Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.160 del 04/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

B.S. residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti POESIO Alessandro e Fabio Lorenzoni, nello studio del quale ultimo, in Roma, Via del Viminale n. 43, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/17/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione n. 17, in data 26.05.2008, depositata il 02 luglio 2008.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il controricorrente, l’Avv. Alessandro Poesio;

Presente il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo che ha concluso conformemente alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26643/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 43/17/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 17, il 26.05.2008 e DEPOSITATA il 02 luglio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto il diritto al rimborso, per insussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2002, è affidato a due mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè omessa e insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Alle formulate censure può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

4 bis – Alla stregua dei richiamati principi, si ritiene sia fondato il secondo mezzo, giacchè la decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione generica, che esprime sostanziale adesione alla decisione di primo grado, fra l’altro, omettendo di esaminare e valutare elementi significativi – dedotti dall’Agenzia in appello (pag. 7 appello) ed in questa sede riproposti, quali l’inserimento del contribuente in un prestigioso studio professionale ed il relativo utilizzo, nonchè spese e costi, di rilevante entità, esposti per ciascun anno nel quadro RE, afferenti a compensi, in ipotesi corrisposti a terzi per lavoro dipendente o collaborazioni.

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, nonchè il ricorso, il controricorso, la memoria 01.10.2010 e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione, con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, la quale procederà al riesame e, quindi, pronuncerà sul merito, ed anche sulle spese del presente grado, adeguandosi ai richiamati principi e motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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