LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
S.S. residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti PRIMI Maurizio ed Antonio Piccolo, nel cui studio, in Roma, Via Fabio Massimo, 72, è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/31/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione n. 31, in data 15.05.2008, depositata il 12 giugno 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26773/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 49/31/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 31, il 15.05.2008 e DEPOSITATA il 12 giugno 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto il diritto al rimborso, per insussistenza dei presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2004, è affidato a più mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione, sotto un duplice profilo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè omessa motivazione su fatto decisivo e controverso.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Alle formulate censure può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).
4 bis – La sentenza, in vero, appare in linea con i richiamati principi, avendo verificato l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, alla stregua del mod. Unico presentato dal contribuente, dal quale si evinceva, fra l’altro, sia l’assenza di dipendenti, sia pure che i compensi, oltremodo modesti, corrisposti a terzi afferivano, essenzialmente, a corrispettivi di prestazioni rese dal commercialista per la tenuta della contabilità.
5 – La decisione, del resto, resiste alle considerazioni svolte con il motivo del ricorso con cui sì denuncia il vizio di motivazione, tenuto conto che la deduzione di tale vizio deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite)che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).
5 bis – La CTR, nel caso, ha ritenuto insussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che dalla documentazione in atti si evincesse l’inesistenza dell’autonoma organizzazione; e ciò ha fatto, con ragionamento, sul piano logico- formale corretto.
Le formulate doglianze prospettando una diversa interpretazione della realtà fattuale e dei dati, già acquisiti al processo e diversamente valutati dalla CTR, senza indicarne altri pretermessi, ritenuti emblematici, e che avrebbero dovuto indurre ad un diverso decisum, sembrano, allora, porsi in contrasto con i richiamati principi.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, nonchè il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va rigettato;
Considerato, pure, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio in ragione di Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011