LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
C.G. residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. FONTANESI Aldo, nel cui studio, in Roma, Via Emilio de Cavalieri, 11 è
elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 687/40/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, in data 20.11.2007, depositata il 21 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26927/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 687/40/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, in data 20.11.2007 e DEPOSITATA il 21 dicembre 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto il chiesto diritto al rimborso Irap per gli anni dal 1998 al 2003, per insussistenza dei presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, è affidato a più mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Ai quesiti formulati con i primi due mezzi, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, sia che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, – essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto (Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), sia pure che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).
4 bis – Tenuto conto che la CTR non ha emesso alcuna pronuncia in ordine all’eccezione di decadenza sollevata dall’Agenzia (pagina 2 dell’appello righi 1 e 2 nonchè righi 28 e seg.ti) per tardività della richiesta di rimborso, avanzata il 30.11.2004, rispetto ai versamenti effettuati in data antecedente al 30.11.2000, i mezzi appaiono fondati e giustificano la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.
5 – Sembra da rigettare il terzo mezzo, avuto riguardo al principio secondo cui soddisfa l’obbligo di motivazione la sentenza del giudice di merito – tenuto alla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione – che, in punto di diritto e sulla questione discussa e decisa, abbia riportato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità’, dichiarando di condividerlo e di volervisi uniformare, in quanto anche in tal caso e con tali modalità risultano esposte, sia pure concisamente, le ragioni giuridiche della decisione (Cass. n. 28480/2005, n. 12282/2004, n. 9670/2003).
5 – bis Nel caso, in vero, la CTR ha fatto esplicito riferimento al principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2001 e logicamente, ancor quando sinteticamente, argomentato in ordine alla relativa applicabilità alla concreta fattispecie.
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti previsti dagli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dei primi due mezzi, per manifesta fondatezza, il rigetto del terzo per manifesta infondatezza e l’assorbimento del quarto.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, nonchè il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, – respinto il terzo mezzo e dichiarato assorbito il quarto -, il ricorso va accolto, in relazione al primo e secondo motivo, nei termini ivi indicati e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che in relazione ai motivi accolti, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., deve ritenersi che per i versamenti eseguiti sino al 30.11.2000, per i quali, alla data 30.11.2004, era già decorso il prescritto termine decadenziale, il chiesto rimborso non è dovuto;
Considerato, altresì, che avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, cassa in relazione l’impugnata sentenza – che conferma nel resto – e rigetta la domanda del contribuente e l’originario ricorso con riferimento al rimborso dei versamenti eseguiti fino al 30 novembre 2000; respinge il terzo mezzo, dichiara assorbito il quarto e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011