LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.S., rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. ROTONDO Pierfrancesco e dall’avv. Vittorio Cappuccini, elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia n. 318, presso lo studio di quest’ultimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 68/66/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 66, in data 10.04.2006, depositata il 19.06.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15190/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 68/66/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 66, il 10.04.2006 e DEPOSITATA il 19 giugno 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto della contribuente a fruire del condono.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di Registro e dell’INVIM e delle connesse sanzioni, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, deducendone l’erroneità, per non avere considerato che, nel caso, la questione relativa all’imposta dovuta era coperta da giudicato, formatosi in esito al ricorso proposta da parte contribuente avverso il precedente avviso di accertamento in rettifica.
3 – L’impugnazione sembra da accogliere sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi fissati in pregresse pronunce della Corte.
E’ stato, infatti, affermato che in tema di condono fiscale, non è configurabile come lite pendente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. a), e per ciò non è suscettibile di definizione, la controversia instaurata in relazione ad un atto con il quale l’ufficio finanziario abbia svolto un’attività meramente liquidatoria dell’INVIM, in base ad un accertamento definito da giudicato, non potendo l’atto impugnato essere qualificato come atto di imposizione; una siffatta controversia neppure può qualificarsi come lite autonoma ai sensi della successiva lett. b), del comma 3 dell’art. 16, riferendosi l’autonomia della lite di cui fa parola la disposizione alla distinzione fra contestazione relativa all’imposta di registro e contestazione dell’INVIM (Cass. n. 2006/2006, n. 5353/2006, n. 12670/2005).
E’ stato, altresì, precisato che in tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni; rientra pertanto nell’ambito applicativo della norma in esame l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, il quale deve considerarsi atto impositivo, costituendo l’unico atto con cui l’Amministrazione finanziaria esercita la pretesa tributaria, tanto più quando esso contenga anche un provvedimento d’irrogazione di sanzioni, specificamente contemplato dalla norma in questione fra gli atti che possono formare oggetto di controversie definibili in forma agevolata (Cass. n. 2962/2006).
4 – Dai citati principi, sembra potersi dedurre che il sistema di definizione agevolata delle pretese tributarie, contenute in un avviso di liquidazione, debba ritenersi precluso su tutte le questioni definite con sentenza passata in giudicato e sia, invece, ammissibile per le questioni rimaste estranee al contenzioso, come innanzi definito, per le quali, come nel caso, per la irrogazione delle sanzioni, l’avviso di liquidazione costituisca il primo atto impositivo.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto nei limiti e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR della Lombardia, che procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011