LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
COMUNE di FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso dall’avv. SANSONI Andrea e dall’avv. Maria Athena Lorizio, elettivamente domiciliato in Roma Via Dora 1, presso lo studio di quest’ultima;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione n. 16, in data 16.03.2006, depositata il 27.04.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15428/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 10, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 16, il 16.03.2006 e DEPOSITATA il 27 aprile 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, opinando che nel caso la registrazione dovesse scontare l’imposta in misura fissa e che, quindi, il Comune avesse diritto al rimborso di quanto versato.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta di registro in misura proporzionale, versata in relazione a sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in sede di opposizione alla stima, aveva liquidato l’indennità integrativa di esproprio, censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 8, lett. B) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6, della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. n. 131 del 1986.
3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
4 – La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da soggetto non f legittimato, non sembra fondata, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento e ad un ormai pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 3118/2006, n. 3116/2006).
4 bis – Peraltro, la decisione impugnata, tenuto conto che l’atto registrato concerneva non già il trasferimento del bene, bensì la maggiore indennità riconosciuta in sede di opposizione alla stima, sembra aver fatto malgoverno del principio secondo cui in tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anzichè proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria ratio nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà1 del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio. Ne consegue che non merita censura il provvedimento con il quale l’Ufficio finanziario assoggetti tale tipo di sentenza all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (Cass. n. 12692/2005, n. 12693/2005).
5 – Si ritiene sussistano, quindi, i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
vista la relazione, il ricorso, il controricorso, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed al richiamato principio, peraltro affermato in relazione a fattispecie relativa ad ente pubblico locale, ricorso va accolto nei limiti e riconosciuto che l’atto va registrato a tariffa agevolata dell’1%;
Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda, subordinatamente svolta dalla ricorrente Agenzia, e con l’affermazione che l’atto di che trattasi va registrato con l’applicazione della tariffa proporzionale agevolata dell’1%;
Considerato, altresì, che avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e decidendo nel merito dichiara che la tariffa applicabile all’atto in considerazione è quella agevolata dell’1%; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011