Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.170 del 04/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. BRIGANTI Sebastiano, elettivamente domiciliato in Roma Viale Parioli 124, presso l’Avv. Pasquale Tuccillo;

– controricorrente –

M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/01/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 01, in data 18.01.2007, depositata il 14.02.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15476/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 33/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 01, il 18.01.2007 e DEPOSITATA il 14 febbraio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, proposto nei confronti delle contribuenti, litisconsorti in primo grado, M.A. e M.L..

Tanto nella considerazione che il rilevato difetto di notifica dell’appello relativo a M.L., giustificasse la declaratoria di inammissibilità e che il vizio fosse idoneo ad inficiare anche la notifica nei confronti della litisconsorte M. A., ancor quando eseguita regolarmente.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di liquidazione, relativo all’imposta di registro, censura l’impugnata decisione, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 49 e 53, nonchè degli artt. 331 e 332 c.p.c..

3 – La contribuente M.A., giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile ed infondata, mentre l’intimata M.L. non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso sembra doversi definire in base al principio secondo cui nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio (Cass. n. 12958/2004, n. 10902/2001), nonchè del consolidato orientamento giurisprudenziale, alla cui stregua deve ritenersi che la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonchè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ. (Cass. 17828/2002, n. 2981/2002, n. 4986/2001).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria di M.A. del 03.11.2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR del Lazio, che procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, previa adozione dei provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del contraddittorio in appello, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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