LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. RAIMONDO Angela dell’Avvocatura Comunale, Via Tempio di Giove 21, Roma;
– ricorrente –
contro
PUBBLILARA SRL con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. SCAVUZZO Giuseppe, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico 24, presso lo studio dell’Avv. Luciana Rostelli, che la rappresenta e difende insieme all’avv. Giuseppe Scavezzo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 33/32/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 32, in data 19/01/06 depositata il 28.04.2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Proc. Generale Dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 17665/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 33/32/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 32, il 19.01.2006 e DEPOSITATA il 28 aprile 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello del Comune di Roma, in quanto proposto da Funzionario dell’Ufficio AA.PP., ritenuto organo non legittimato a rappresentare l’Ente.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione della cartella di pagamento, relativa alla imposta sulla pubblicità dell’anno 1998, censura l’impugnata decisione, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di rappresentanza in giudizio ed in particolare della L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis.
3 – La società contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga rigettata per infondatezza.
4 – La questione posta dal ricorso sembra doversi definire in base al quadro normativo di riferimento applicabile ratione temporis ed al principio secondo cui nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune – ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare – può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico – amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione (Cass. SS.UU. n. 12868/2005).
4 bis – Nel caso sembra che i Giudici di appello abbiano fatto malgoverno del trascritto principio avendo ritenuto che il Funzionario Comunale fosse carente dei poteri di rappresentanza, malgrado risultasse pacifica la circostanza che la stessa fosse contemplata dall’art. 34 dello Statuto Comunale.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, dovrà procedere al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decidere, nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011