Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.179 del 04/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Europark s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 11/14/08 dei 29/2/08.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento per IVA, IRPEG e TRAP. La contribuente non si è costituita.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia lamenta l’omessa pronuncia su un motivo di appello.

Il mezzo è inammissibile, per il mancato deposito dell’atto di appello su cui si fonda, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore, salva la precisazione che il ricorso va evidentemente dichiarato improcedibile, ai sensi del citato art. 369 cod. proc. civ., n. 4;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della società intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 ottobre e il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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