LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27157-2009 proposto da:
C.A. ***** (e per lui il suo procuratore speciale T.S.), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI Enrico, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ERME GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ANAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4755/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 5.11.08, depositata il 18/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GOLIA Aurelio.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1. Con ricorso notificato il 2 dicembre 2009 C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 18 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del. Tribunale, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni subiti per effetto di una buca non segnalata e coperta d’acqua proposta nei confronti dell’ANAS. Quest’ultima ha resistito con controricorso.
2. L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Le argomentazioni a sostegno contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali (prova testimoniale, rapportino del capocantiere) nei confronti delle quali viene sostanzialmente chiesto un diverso apprezzamento, peraltro senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il momento di sintesi (che in considerazione della sua prolissità tale non è) non indica effettivi vizi della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede alla Corte una valutazione favorevole degli elementi probatori.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011