Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.228 del 05/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.D. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato LODOVICO VISONE, rappresentato e difeso dall’avvocato POLVERINO GIORGIO;

– ricorrente –

contro

B.U. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 10, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONOMO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 26.10.99 B.U., premesso di aver svolto attivita’ di progettista e direttore dei lavori per la ristrutturazione di due locali siti in Palermo e di non aver ricevuto alcun compenso, chiedeva al Tribunale di Salerno emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di T.D. per il dedotto titolo e l’importo di L. 13.101.036 oltre interessi legali e spese (come da parcelle vistate dall’Ordine degli Ingegneri).

Il Presidente del Tribunale adito emetteva D.I. n. 858/99 in data 28.10.99 (notificato in data 11.11.99).

Con atto di citazione 3.12.99 proponeva opposizione T. D. il quale contestava di aver mai commissionato l’incarico professionale di cui alla pretesa del B.. Contestava ancora la entita’ dell’importo ingiunto.

Si costituiva B.U. il quale precisava in fatto le circostanze di causa evidenziando che vi era prova documentale del conferimento dell’incarico.

Nel corso del giudizio le parti precisavano ulteriormente le proprie deduzioni e l’opponente T. rendeva interrogatorio formale.

Con sentenza del 26.04/4.06.2002 il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Con atto di citazione notificato in data 11.10.2002 proponeva appello T.D. il quale con unico articolato motivo deduceva la erroneita’ della sentenza;

a) per non aver valutato la circostanza che la firma del contratto di appalto (tra il T. e la ditta esecutrice dei lavori) aveva la stessa funzione “cartacea” riconosciuta all’atto firmato della precedente proprietaria dei locali;

b) per aver erroneamente ritenuto che il T. avesse interesse sulla firma del contratto anche perche’ socio della Emmeuno (acquirente dei locali e fruitrice reale dei lavori di ristrutturazione);

c) per non aver considerato che tutti i lavori erano stati eseguiti a favore della societa’ Emmeuno.

Concludeva pertanto per la insussistenza di qualsivoglia diritto di credito azionabile nei confronti dell’appellante e per la riforma della sentenza.

Si costituiva l’appellato B. il quale contestava specificamente le avverse deduzioni chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte all’udienza del 24.06.2004 delle conclusioni dei procuratori assegnava la causa di sentenza con i termini di cui all’art. 190 c.p.c..

La Corte d’appello adita, con sentenza del 4 gennaio 2005 respingeva il gravame. In particolare, la Corte territoriale rilevava che i locali oggetto della ristrutturazione affidata all’ing. B. erano in origine di proprieta’ di Bu.An. che li alieno’ al T. e ad altra persona con rogito del *****. Dava atto che la Bu. con atto del 22/10/1998 denunciava al Comune di Salerno l’inizio dei lavori (su progettazione e direzione dei lavori del B.); e che con contratto del ***** il T., nella acquisita qualita’ di comproprietario dei locali, affidava ad un’impresa edile l’esecuzione dei lavori indicando come progettista e direttore dei lavori il B. e riteneva tale enunciazione sufficiente prova dell’incarico professionale conferito dal T. “quale comproprietario dell’immobile” (a nulla rilevando che la societa’ Emmeuno sia poi subentrata “nella proprieta’ o nel godimento dell’immobile”). Avverso detta sentenza il T. proponeva ricorso affidato ad un unico, articolato motivo. Resisteva con controricorso, il B.. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico, articolato motivo, il ricorrente deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione lamenta, da un lato, che l’enunciazione nel contratto di appalto stipulato dal T. con l’impresa costruttrice non puo’ valere come (unica) fonte di prova del conferimento dell’incarico e che erano pacifiche in causa circostanze (dedotte a prova dallo stesso creditore) secondo le quali lo stesso contratto di appalto era finalizzato al solo scopo di ottenere sollecitamente le autorizzazioni amministrative necessarie, prima della costituzione della Soc. Emmeuno nel cui esclusivo interesse i lavori furono eseguiti.

Il ricorso non appare fondato e deve essere rigettato.

La Corte del merito, infatti, e’ pervenuta a ritenere provato il conferimento dell’incarico professionale dal T. al B., dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi di causa, ed avendo valutato come decisivo, alla luce dell’intero materiale probatorio acquisito e considerato, l’enunciazione del conferimento dell’incarico di progettista e direttore dei lavori, fatto dal T. stesso nel contratto scritto dal T. stipulato con l’impresa appaltatrice, a cio’ legittimato dalla acquisita (con l’anteriore contratto del *****) qualita’ di comproprietario dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.

L’allegazione del carattere “cartaceo” dello stesso contratto di appalto in cui l’enunciazione del conferimento dell’incarico professionale e’ inserito (e di cui parteciperebbe i caratteri) e’ rimasto nella valutazione del giudice di merito, priva di rilevanza al fine di escludere la riferibilita’ al T. del fatto costitutivo dell’obbligazione. E si tratta di valutazione che sfugge ad ogni censura di legittimita’, perche’ quel carattere sta a significare soltanto il carattere prodromico di tale pattuizione rispetto a successive vicende (che avrebbero visto la costituita societa’ Emmeuno subentrare nella posizione sostanziale di soggetto interessato all’esecuzione sia del contratto di appalto che di quelli collegiali) senza che sia mai stata espressamente dedotto il carattere simulato di quella pattuizione fra le parti ne’ l’opponibilita’ a terzi di una eventuale simulazione.

Ne’ ricorre vizio di motivazione, avendo il giudice di merito preso in considerazione tutti gli elementi di prova rilevanti ai fini del giudizio e argomentato l’attribuzione di decisiva rilevanza alla enunciazione del conferimento dell’incarico dal T. al B. contenuta all’interno del contratto di appalto concluso, dallo stesso T. con la ditta costruttrice. Ed e’ appena il caso di precisare che la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensi’ solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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