Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.235 del 05/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDINI Umberto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.D. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. ANTONIO SILVESTRO del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Ponte Lungo, n. 4, presso il dr. Antonio Positino;

– ricorrente –

contro

R.F. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avv. Mangone Carmine del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Silvio Pellico, n. 16, presso l’avv. Franco Garcea;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 140 del 18 febbraio 2005 – notificata il 14 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2010 dal Presidente dott. Massimo Oddo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13 maggio 1998, G.D. domandò al Pretore di Potenza di essere reintegrato nel possesso di una porzione del suo fondo in *****, della quale era stato spogliato verso la fine del settembre 1987 da R.F. mediante dissodamento, aratura e picchettamento del terreno. Il R. resistette ed il Pretore con sentenza del 18 maggio 1991 rigettò la domanda dell’attore sul rilievo della carenza di prova del possesso della superficie di cui egli aveva lamentato lo spoglio.

L’appello del G. avverso la decisione venne respinto il 18 febbraio 2005 dal Tribunale di Potenza, il quale confermò la decisione di primo grado in ragione del “complessivo quadro di incertezza probatoria sia in ordine all’esistenza del possesso (dell’attore) sia in merito alla presenza (nel convenuto) dell’animus spoliandi. Il G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, seguito dal deposito l’8 settembre 2005 di un atto di rinuncia da lui sottoscritto, ed il R. ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il controricorrente ha dato atto nella propria memoria di avere avuto comunicazione il 15 ottobre 2005 della rinuncia al ricorso e dichiarato di non aderire alla stessa.

Benchè la sottoscrizione della rinuncia non risulti autenticata, considerate la conformità della stessa a quella apposta in calce alla procura speciale per la proposizione del ricorso e la mancata presentazione del difensore all’udienza di discussione, può ritenersi provata la provenienza della rinuncia dal ricorrente e la conseguente manifestazione con essa della sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione. Ne consegue che, pur non potendo essere emessa la declaratoria di rinuncia al ricorso, perchè l’atto non è sottoscritto anche dal difensore della parte, come prescritto dall’art. 390 c.p.c., l’impugnazione va dichiarata inammissibile.

Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente, liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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