Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.24 del 03/01/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 9461 del R.G. dell’anno 2008 proposto da:

Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

T.G., T.G.M., T.L.

G., T.I. elettivamente domiciliati in ROMA, Via Ruggiero Fiore 3 presso l’avvocato D’ALBERTO Pino con l’avv. T.

I. del Foro di Agrigento che li rappresenta giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 40 cron. Della Corte d’Appello di Caltanissetta depositata il 9.2.2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell’1.12.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito l’avv. T. che ha chiesto rigetto del ricorso;

sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. APICE Umberto, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.G., T.G.M., T.L.G. e T.I. convennero l’Amministrazione della Giustizia innanzi alla Corte di Caltanissetta al fine di ottenere equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio di divisione, introdotto il 20.6.1986 da T.G. n.q. di legale rappresentante di M.V.R. ed avente ad oggetto divisione ereditaria e definito con sentenza 15.10.2005 (giudizio nel quale, deceduta la M., si erano costituiti in riassunzione gli esponenti, quali eredi). La Corte adita con decreto 9.2.2007, esaminata la intera durata del procedimento e considerato come tra il 15.4.1987 ed il 10.2.2004 si registrassero ben anni 10 e mesi tre di durata priva di alcuna giustificazione e pertanto irragionevole, ha riconosciuto ai quattro attori l’indennizzo per tale durata e pertanto ha liquidato a ciascuno, al parametro indicato dalla Corte di legittimità, l’importo di Euro 10.240,00.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero ha proposto ricorso in data 25.3.2007 censurando con unico motivo la decisione, avendo la Corte di merito ignorato che, deceduta la M. nell’ *****, la durata irragionevole quale calcolata dalla Corte in 9 anni di rinvii improduttivi consentiva di liquidare solo un importo per la predetta unica parte, pur rappresentata dal T.G., pari ad Euro 9.000,00 (quindi spettante pro quota agli eredi) e che per l’anno e tre mesi di durata irragionevole pertinente al processo dai quattro eredi riassunto (da Settembre 2000) a ciascuno di essi spettava la somma di Euro 1.250,00.

Con controricorso del 13.5.2008 gli intimati si sono opposti alla impugnazione, chiedendone il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita piena condivisione.

Dalla stessa pronunzia impugnata emerge che la causa nel 1987 venne introdotta dalla M. rappresentata dal tutore provvisorio T.G. e che poi, in data che la Corte non ha precisato (ma che viene pacificamente in giudizio indicata nel 20.9.2000), subentrarono i quattro eredi. La pronunzia in questa sede impugnata effettua una determinazione della durata irragionevole solo per sommatoria (frazioni di tempo oggettivamente non giustificate) senza determinare un durata ragionevole per quel processo, ma il punto non è stato contestato hinc ed inde. Sulla base di tal criterio si è dunque stimata irragionevole la durata (pari alla somma dei rinvii) di anni 10 e mesi tre. All’esito di tal individuazione di periodo la Corte territoriale, senza porsi problemi di sorta di successione dell’erede, di decesso del de cuius, di concorso nell’unico indennizzo pro parte a titolo di credito ereditario e di spettanza individuale per la parte relativa al giudizio riassunto, ha liquidato per ciascuno l’indennizzo di Euro 10.240,00. L’errore di diritto commesso è denunziato ed è dunque evidentissimo. L’errore è però denunziato con motivo, concluso da quesito pertinente al decisum, che non si duole dell’ulteriore errore commesso dalla Corte di merito (e tutto “interno” alla incongrua determinazione della eccedenza irragionevole per mera “sommatoria” di rinvii inutili), quello per il quale, fermo restando il credito degli eredi pro quota per la parte di durata ad essi accreditatale solo jure successionis, dalla data della riassunzione l’erede ha diritto all’indennizzo jure proprio ma soltanto se e nella misura in cui il “proprio” processo sia irragionevolmente durato (alla stregua di quanto statuito da Cass. 23416/09 e 2983/08). Di contro la ricorrente Amministrazione riconosce espressamente il diritto di ciascuno degli eredi, dopo la riassunzione del 20/9/2000 ad indennizzo per 1 anno e mesi 3 di durata irragionevole, che non sarebbe non spettante alla luce dell’indirizzo appena richiamato. Ma la evidente autolimitazione dell’effetto impugnatorio determinato dalle richieste del ricorso (pag. 7) non può che vincolare questa Corte sia nella sede rescindente sia nella sede della possibile decisione di merito.

Cassata quindi l’impugnata decisione, alla luce dei dati incontestati si può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., esattamente nei termini indicati dalla Avvocatura Erariale ricorrente e pertanto liquidando Euro 9.000,00 pro quota per i nove anni di durata irragionevole per la quale la richiesta di indennizzo può dai quattro interessati essere effettuata jure successionis ed Euro 1.250,00 a ciascuno per il periodo di durata irragionevole (di 1 anno e mesi 3) dalla stessa Corte individuato e rilevante dopo la costituzione jure proprio dei quattro eredi.

Graveranno sul Ministero le spese del giudizio di merito nel mentre la fondatezza della odierna impugnazione, a fronte della permanenza di un credito dei controricorrenti, consiglia di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia a pagare ai quattro odierni controricorrenti Euro 9.000,00 segnatamente a ciascuno di essi pro quota ereditaria, nonchè a ciascuno di essi controricorrenti ed jure proprio Euro 1.250,00, con gli interessi legali su dette somme dalla domanda al saldo; condanna il Ministero della Giustizia a pagare in solido ai controricorrenti Euro 1.000,00 (di cui Euro 120,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge, per le spese del merito;

compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472