Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.248 del 07/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20173/2006 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ AUTOFLAVIA SRL, *****, in persona del Curatore pro tempore, Avv. D.S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato NANNA VITO, rappresentata e difesa dagli avvocati SPAGNOLO Giuseppe, SPAGNOLO ATTILIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FIAT AUTO SPA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS Fabio Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPERANZA SERGIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, Sezione Terza Civile, emessa il 14/01/2005, depositata il 09/05/2005;

R.G.N. 890/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Premesso che con atto di citazione notificato il 20 marzo 1998 la Autoflavia s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Fiat auto s.p.a., deducendo l’inadempimento da parte di quest’ultima in ordine ad un contratto di gestione, in qualità di concessionaria, di una struttura aziendale per la vendita di auto nella zona di *****;

in data 9 luglio 1998, Autoflavia s.r.l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Bari e il giudizio proseguiva con la costituzione della Curatela fallimentare;

con sentenza dell’8 febbraio 2002 il Tribunale rigettava le domande attore e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta;

a seguito della dell’appello della Curatela, costituitasi Fiat Auto s.p.a., la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 9 maggio 2005, rigettava il gravame;

ricorre per cassazione la Curatela fallimentare con tredici motivi;

resiste con controricorso Fiat Auto;

prima dell’odierna udienza la Curatela ha depositato in data 21.10.2010 formale rinuncia al ricorso, accettata dalla Fiat Group Automobiles s.p.a. (già Fiat Auto s.p.a.);

pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve dichiararsi estinto il processo senza provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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