LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.A. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA Luigi Aldo giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato –
avverso il decreto n. 7772 cron. Della Corte d’Appello di Napoli depositato il 15.11.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1.12.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. U. Apice che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, esaminando domanda di equa riparazione proposta da G.A. per la irragionevole durata di un processo svoltosi innanzi al TAR per la Campania tra il 24.2.2000 ed il 14.10.2005, con decreto 15.11.2007 ha rigettato la richiesta di ristoro ritenendo che la conclusione negativa della lite, il comportamento ante causam che si era tradotto in una decennale inerzia dei ricorrenti e la mancanza di iniziative sollecitatorie nel processo denotavano la inesistenza di alcuno stato di disagio provocato dalla durata del processo (nella specie pari ad anni cinque e mesi nove).
Per la cassazione di tale decreto il G. ha proposto ricorso il 28.12.2007 (con raccomandata ricevuta l’8.1.2008) al quale l’intimata Amministrazione non ha opposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria finale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei nove motivi di ricorso si denunziano violazioni di legge e vizi di motivazione attingenti il diniego di prova del danno da ritardo, diniego fondato su elementi errati quali l’esito del giudizio o privi di base fattuale (quale l’assenza di istanza di prelevo o la pretesa consapevolezza della assenza di un proprio buon diritto) o del tutto illogici (quale il tempo decorso ante causam per decidere l’iniziativa giudiziaria). Viene altresi’ contestata la decisione di condannare il G. alla refusione delle spese.
Il ricorso e’ certamente fondato per la esatta denunzia a carattere assorbente dell’errore commesso nell’escludere il ristoro per la pretesa originaria consapevolezza della propria pretesa impugnatoria, desumendo tale consapevolezza dalla inerzia ante causarti, dalla carenza di iniziative sollecitatorie e dall’esito della lite. Non vi e’ infatti dubbio, al seguito della giurisprudenza di questa Corte, formatasi dopo la pronunzia delle S.U. n. 1338 del 2004 richiamata anche dalla Corte di merito, che la comprovata originaria consapevolezza della evidente inconsistenza della propria pretesa sia idonea ad escludere – e non solo ad attenuare – il patema e l’ansia correlati alla attesa della definizione del processo e quindi a consentire il totale diniego dell’indennizzo ex lege. Ma e’ altrettanto indubbio, come non avvertito dalla Corte di Napoli, che tale originaria e permanente consapevolezza non puo’ certo fondarsi sull’esito del giudizio, da esso e soltanto da esso non potendosi ricavare l’elemento fondante la ricordata condizione soggettiva, non essendo consentito giungere alla conclusione dell’uso malizioso e distorto dello strumento processuale soltanto dalla conclusione contraria all’interesse di chi lo abbia attivato (da ultimo Cass. n. 25595 del 2008). Ebbene, proprio tale errore di diritto e’ stato commesso dalla Corte di merito la’ dove ha giustapposto a tale indebita valutazione quella riveniente dalla assenza di iniziative sollecitatorie, inidonea ad escludere ma semmai idonea solo ad attenuare il patema (S.U. 28507 del 2005), o quella desumibile da una inerzia ante causam idonea a dare certezza della prescrizione del proprio diritto (presunzione questa di una arbitrarieta’ evidente).
Accolto il ricorso, assorbiti tutti gli altri motivi e cassato il decreto, puo’ quindi decidersi la causa nel merito, accordando, per i due anni e nove mesi di durata eccedente il triennio di ragionevole durata di un semplice processo di primo grado, l’indennizzo di Euro 750,00 ad anno (come da recente indirizzo di questa Corte: ex multis Cass. 21840 del 2009 e 819 del 2010) e quindi anni 5 e m. 9 – 3 anni = anni 2 e m. 9 X Euro 750,00 ad anno = Euro 2.000,00 con accessori, oltre alle spese per i giudizi di merito e legittimita’ (da distrarre).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo ex art. 384 c.p.c. condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a versare al ricorrente la somma di Euro 2.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonche’ le spese del giudizio di merito, che liquida per il merito in Euro 880,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 450,00 per onorari) e per la legittimita’ in Euro 600,00 (di cui Euro 500,00 per onorari), oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni delle quali dispone la distrazione in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011