Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 14264 del R.G. dell’anno 2008 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in carica – Presidente del Consiglio dei Ministri domiciliati in ROMA, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

P.I.;

– intimato –

avverso il decreto n. 211 cron. della Corte d’Appello di Caltanissetta depositata il 19.05.2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 1.12.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo ed il rigetto de secondo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.I. adì la Corte di Caltanissetta per ottenere equa riparazione con riguardo alla irragionevole durata di un procedimento innanzi al TAR della Sicilia – s.d. Palermo, iniziato il 14.1.1998 e non ancora definito nel novembre 2006 (epoca di introduzione della domanda ex lege n. 89 del 2001).

La Corte adita con decreto 9.05.2007, esaminata la intera durata del procedimento e considerato che il processo aveva avuto, dalla domanda alla proposizione della richiesta di indennizzo, non essendo stato ancora definito, durata di anni otto e mesi nove , ha riconosciuto l’indennizzo per tale intera durata e pertanto ha liquidato, al parametro a suo avviso indicato dalla Corte di legittimità, l’importo di Euro 8.800,00.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero dell’E.F. ha proposto ricorso in data 19.5.2008 censurando con duplice motivo la decisione, avendo la Corte di merito da un canto mancato di determinare la durata ragionevole e quella eccedente.

In relazione alla natura e complessità del giudizio e, dall’altro canto, indebitamente computato l’indennizzo sulla durata intera del processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare di evidente fondatezza per entrambi i profili, essendo fermo l’indirizzo di questa Corte (ex multis Cass. n. 3716 del 2008) per il quale, una volta affermata la irragionevole durata del processo l’indennizzo da riconoscersi all’interessato deve essere riferito ai soli anni eccedenti la durata reputata ragionevole e quindi per il periodo eccedente quella normale di anni tre in primo grado, per processi civili privi di alcuna complessità.

La Corte di merito, dato atto della normalità del processo durato anni 8 e mesi 9, invece di liquidare l’indennizzo per la durata (anni 5 e mesi 9) eccedente quella normale (anni tre) per un assai semplice procedimento innanzi al TAR (afferente il diritto allo inserimento nelle graduatorie uniche distrettuali), ha riconosciuto la riparazione per l’intera durata al parametro di Euro 1.000,00 ad anno.

Si accoglie, pertanto il ricorso, si cassa il decreto e decidendo ex art. 384 c.p.c., si liquidano Euro 750,00 per i primi due anni ed Euro 1.000,00 per i successivi 3 + 2/3 (totale Euro 5.000,00) alla stregua dell’indirizzo più recente di questa Corte (Cass. n. 21840 del 2009 e n. 819/10). Le spese del giudizio di merito vanno compensate per 1/2, ed attribuito per il residuo alla parte privata nel mentre le spese della legittimità spettano all’Amministrazione, anch’esse previa compensazione per 1/2.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione dell’E. e F. a pagare a P. I. Euro 5.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo e 1/2 i delle spese del giudizio di merito, compensato il residuo, che liquida per l’intero in Euro 900,00 (Euro 100,00 per esborsi ed Euro 550,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge condanna il P. a versare all’Amministrazione 1/2 delle spese di legittimità, compensato il residuo 1/2, che liquida per intero in Euro 700,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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