Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.279 del 07/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 20814 RG dell’anno 2007 proposto da:

A) D.G.A. elettivamente domiciliato in ROMA, L.re Flaminio 46, presso Gian Marco Grez e rappresentato e difeso dall’avvocato DALLARI MARZIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B) IACP della Provincia di Campobasso elettivamente domiciliato in ROMA, via Germanico 146, presso l’avv. MOCCI ERNESTO con l’avv. Giovanni Di Giandomenico che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;

– controricorrente –

e contro

C) Comune di Larino, in persona del Sindaco in carica, elett.te dom.to in Roma via Appia Nuova 251 presso l’avv. Maria Saracino con l’avv. Antonio Guida che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

nei confronti di:

D) Coop. Edilizia Frentana a r.l. – Coop. Edilizia Il Tulipano a r.l.

– Coop. Edilizia Mimosa a r.l. – Coop. Edilizia Orchidea a r.l. –

Coop. Edilizia Arcobaleno a r.l. – Condominio Mimosa – B.

A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

nonchè

sul ricorso iscritto al n. RG 25840 dell’anno 2007 proposto da:

IACP della Provincia di Campobasso, dom.to, rapp.to e difeso c.s.;

– ricorrente incidentale –

contro

Comune di Larino in persona del Sindaco in carica, dom.to rapp.to e difeso c.s.;

– controricorrente a ricorrente incidentale-

e I soggetti indicati sub. D);

– intimati –

nonchè

sul ricorso iscritto al n. RG 26542 dell’anno 2007 proposto da:

Comune di Larino in persona del Sindaco in carica, dom.to rapp.to e difeso c.c.;

– ricorrente incidentale –

contro

D.G.A., dom.to, rapp,to e difeso c.s.;

– controricorrente a ricorrente incidentale –

IACP della Provincia di Campobasso;

– intimato –

I soggetti indicati sub. D);

– intimati –

tutti e tre proposti avverso la sentenza n. 79 della Corte d’Appello di Campobasso depositata il 18.4.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1.12.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente D.G., l’Avvocato Dallari che ha chiesto accogliersi il ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente IACP, l’Avvocato Di Giandomenico che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi l’incidentale;

udito per il controricorrente e ricorrente Comune l’av. Guida che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’accoglimento del quarto motivo dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto dei re ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G.A., sull’assunto di essere proprietario di area sita in Comune di Larino occupata con decreto del Comune in via d’urgenza il 16.1.1982, per la realizzazione di edilizia residenziale nell’ambito del PEEP “Cappuccini 2”, per circa mq. 70.140, e di aver visto costruire il complesso di edifici previsti senza l’intervento di alcun decreto di esproprio, avendo il TAR Molise con sentenza 19.4.1988 annullato il predetto PdZ, con citazione del 4 dicembre 1989 convenne innanzi al Tribunale di Larino il Comune, l’IACP della Provincia di Campobasso e le Cooperative Edilizie delegate al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti per l’irreversibile trasformazione dell’area, occorsa nel giugno 1985, con interessi e rivalutazione.

Costituitisi i convenuti ed espletate CTU, il Tribunale adito con sentenza 11.5.2004 condannò i convenuti, in solido, a versare al D. G. l’importo di Euro 1.086.728,60 quale risarcimento dei danni oltre rivalutazione ed interessi dalla trasformazione al saldo ed oltre alle spese della lite, poste a carico del solo Comune per la somma di Euro 130.000.

La Corte di Campobasso, adita con appelli principali ed incidentali, con sentenza 18.4.2007, accolti in parte gli appelli ed accertata la irreversibile trasformazione dell’area, per soli mq. 31.653, qualificata la vicenda come occupazione usurpativa (stante l’annullamento del PEEP) e pertanto esclusa l’applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, ha:

– affermato la solidale responsabilità del Comune occupante, dell’IACP e delle Cooperative Edilizie (queste limitatamente alle aree rispettivamente assegnate ma tutti responsabili per la compartecipazione volontaria all’illecito, se pur le Cooperative assegnatane tenute indenni contrattualmente dal Comune) in ordine al danno patito;

– condiviso le valutazioni peritali in ordine al valore venale dell’area nel giugno 1985 e pertanto fatto capo al parametro di Euro 9.983 a mq e quindi determinata la somma, attualizzata al maggio 2000, e per i mq. 31.653 trasformati, in complessivi Euro 316.020,58 oltre ulteriore rivalutazione da tal data al di della sentenza ed oltre ad interessi legali su tal somma sino al satisfo e sulle quote di tal somma devalutate dal 2000 al giugno 1985;

– attribuito risarcimento per la occupazione legittima e pertanto gli interessi legali sulla somma (anch’essa devalutata) dal gennaio 1982 al giugno 1985.

Su tali premesse la Corte di Campobasso: ha condannato il Comune di Larino a pagare al D.G. i predetti importi, e relativi accessori, a titolo di risarcimento danni ed ristoro per il periodo di occupazione legittima, ha condannato in solido con il Comune l’IACP e le Cooperative per la parte del risarcimento rapportata alle aree attribuite rispettivamente dal Comune; ha condannato il Comune a rivalere le predette Cooperative (esclusa la Coop. Arcobaleno) di quanto da esse versato al D.G.; ha condannato in solido il Comune, l’IACP e le Cooperative a versare al D.G. le spese del primo giudizio, rideterminate in Euro 35.000, ed ha compensato per intero quelle del grado di appello.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 30.5.2007, il D. G. ha proposto ricorso il 18.7.2007 con sette motivi, resistiti dal’IACP con controricorso 9.10.2007 e dal Comune di Larino con controricorso 11.10.207. L’IACP ha proposto nella sua difesa ricorso incidentale con sei motivi, resistiti da controricorso del Comune di Larino. Il Comune di Larino a sua volta ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, resistiti dal controricorso del D. G.. Tutti e tre hanno depositato memorie finali, segnatamente il Comune in memoria ha rinunziato al primo motivo, si è dichiarato carente di interesse in ordine al secondo e terzo, insistito nel quarto e nel quinto (qualificandoli come “condizionati”).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i tre ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essi devono essere rigettati per le diverse ragioni che, con specifico riguardo alle tre impugnazioni, vanno ad enunziarsi.

Il ricorso del D.G..

Primo motivo: si denunzia vizio di motivazione per avere la sentenza dato per accertato dal CTU M., e ammesso dallo stesso D. G., che l’area trasformata era di soli mq. 31.653, nel mentre si argomenta nel senso che il CTU aveva fatto una valutazione ipotetica e le risultanze, non adeguatamente considerate se pur emergenti dalle altre CTU, indicavano che l’edificazione era avvenuta a macchia di leopardo. Il motivo non è ammissibile.

Dalla lettura del motivo non si comprende con chiarezza se la contestazione è diretta ad una affermazione equivoca e fuorviata di una inesistente “ammissione” processuale attorea sulla minore estensione trasformata o a quella della omessa lettura delle consulenze sulla caratteristica “frazionata” della trasformazione stessa. Certo è che manca del tutto la necessaria sintesi conclusiva (S.U. n. 20603 del 2007 e Cass. n. 27680 del 2009 e n. 16528 del 2008), la sola che avrebbe consentito di individuare quale o quali vizi argomentativi (per omissione o per travisamento) attingerebbero la statuizione della Corte di merito che (pag. 18) ha fatto capo alla CTU M. (ed alla relativa considerazione di una pretesa non contestazione attorea).

Secondo motivo: la doglianza si traduce nella denunzia, a carico della valutazione sulla “minor area” trasformata, di omessa considerazione degli standards urbanistici di legge pur richiamati in altra CTU: la censura è inammissibile per carenza di autosufficienza non potendo questa Corte accedere agli atti richiamati nè, quindi, valutare la rilevanza della denunziata omissione.

Terzo motivo: si denunzia, con formulazione del quesito di diritto, la violazione dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte omesso di estendere il risarcimento anche alla parte occupata ma non trasformata, pur rimasta per venti anni nel possesso del Comune e non mai restituita.

Anche tale doglianza appare, se pur per diversa ragione, inammissibile posto che la sentenza rende attenta ed articolata ragione della decisione di non risarcire l’area inutilizzata (pagg.

18 e 19), sia negando che essa sia da considerare in fatto non più utilizzabile sia considerando che non vi è prova di una impossibilità di utilizzazione edificatoria ulteriore sia affermando che nulla farebbe ritenere che il Comune abbia voluto trattenere la disponibilità dell’area residua. Si tratta di affermazioni di difficile compatibilità reciproca e di dubbia correttezza giuridica (essendo semmai onere dell’espropriante sostanziale addurre di non avere “più” il possesso dell’intera area a suo tempo occupata) ma che, chiare ed autonome nonchè fondanti il decisum, si sarebbero dovute specificamente impugnare. Di contro la censura espressa nel quesito è in puro diritto ma neanche si avvede, e pertanto non impugna, la menzionata articolata decisione della Corte di merito.

Quarto motivo: si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunziare sulla richiesta risarcibilità dell’area relitta.

La censura di omessa pronunzia è, giusta quanto sopra notato, priva di ogni consistenza, posto che il ricorrente non mostra di aver letto le discutibili ma chiare e nette affermazioni poste alle pag. 18 e 19 della sentenza.

Quinto motivo: si denunzia vizio di motivazione con una lunghissima dissertazione in fatto (pagg. da 20 a 28 del ricorso) che esprime il netto dissenso del ricorrente dalla adesione del giudice del merito alla stima del valore a mq. ritenuta dal CTU. Si censura il fatto che la sentenza, in particolare, non avrebbe dato ragione delle critiche mosse alla CTU M. in punto malgoverno del criterio sintetico comparativo, in punto indebita sottostima della percentuale di incidenza del costo unitario dell’area nel valore finale, in punto individuazione del reale importo dei detraibili oneri di urbanizzazione, in punto adozione dei parametri di sviluppo del criterio di stima del valore di trasformazione dell’area. Le censure, di ardua comprensione per la loro totale apoditticità, appartengono totalmente al terreno dell’accertamento e valutazione dei fatti e come tali sfuggono alla cognizione di questa Corte, vieppiù perchè la loro comprensione, in termini di prospettazione di gravi omissioni argomentative, è ostacolata dalla assenza del necessario momento finale di sintesi (del quale dianzi si è rammentata la essenzialità).

Sesto motivo: si lamenta l’errore commesso nel rivalutare il valore del bene al 2004 e non alla data della sentenza di appello: il quesito appare di scarsa pertinenza con il decisimi e il motivo, per come costruito, non appare sorretto da adeguato interesse impugnatorio. Ed infatti, se è indubbio che la rivalutazione monetaria si sarebbe dovuta operare con riguardo all’anno 2007 e non all’anno 2004, è pur vero che la Corte di Appello ha riconosciuto sulla somma rivalutata al 2004 gli interessi legali sino all’anno 2007 e il ricorrente non prospetta che il saggio annuo di rivalutazione monetaria sia stato, per detti anni 2005-2007, superiore al tasso degli interessi legali quale determinato con D.M. ai sensi del vigente art. 1284 c.c..

Settimo motivo: ci si duole della riduzione del quantum delle spese di primo grado e della compensazione di quelle d’appello, addebitando mancanza di motivazione. Le censure sono inconsistenti posto che, per la riduzione, essa è stata operata correttamente a fronte dell’abnorme liquidazione di Euro 130.000 di cui alla sentenza 11.5.2004 e che, per la compensazione, essa è stata rettamente disposta sulla base dell’esito delle reciproche impugnazioni (come emergente dalle motivazioni corrette, se pur sintetiche, a pag. 25 della sentenza).

Il ricorso dell’IACP. Primo motivo: si censura l’affermazione della responsabilità solidale di IACP e cooperative nell’occupazione usurpativa effettuata individuando l’illecito addebitabile nell’avere eseguito le opere senza attendere l’esito positivo della procedura espropriativa (esito che nella specie venne ad essere demolitorio solo tre anni dopo il completamento dell’opera: il TAR annullò il PEEP nel 1988, l’opera si era conclusa nel 1985 ed il giudicato si formò nel 1991).

La censura è priva di fondamento: sol che si richiami il costante indirizzo di questa Corte in tema di illecito da occupazione acquisitiva od “usurpativa” (tra le ultime Cass. n. 4817 del 2009, n. 18612 del 2008 e n. 4426 del 2008) la responsabilità scaturente dall’illecito (art. 2043 c.c.) è dei delegati o, come afferma la Corte di merito nella specie, dei “cessionari”, in solido con il delegante o concedente, per avere essi concorso materialmente alla commissione dello stesso illecito. La Corte di Appello adotta una errata qualificazione in diritto della condotta concorrente dell’IACP e degli altri concessionari usando l’espressione per non aver atteso la definizione del procedimento (certamente non essendo predicabile una siffatta attesa alla stregua delle norme vigenti). Di contro si doveva, e si può, in sede di correzione della motivazione in diritto, affermare che il delegato od il concessionario hanno materialmente concorso nell’illecito difettando, quanto al profilo soggettivo dell’agire, della necessaria diligenza procedimentale nel non aver verificato la regolarità dell’approvazione del PEEP e della contenuta dichiarazione di pubblica utilità, che costituiva il titolo del suo agire. Non vi è in sostanza che da rammentare il principio del concorso nella produzione dell’illecito usurpativo, da parte di chi ha deliberato, di chi ha omesso di vigilare, di chi non si è adoperato per eliminare i vizi dell’atto, di chi ha operato in concessione dell’espropriante.

Secondo motivo: si denunzia la violazione della L. n. 1 del 1978, art. 1, ad opera dello stesso passaggio motivazionale della sentenza, che avrebbe ignorato l’impossibilità di attendere stante rindifferibilità dell’opera. Il motivo è infondato per le testè esposte ragioni.

Terzo motivo: si reitera la censura come violazione dell’art. 2043 c.c., per avere applicato una automatica presunzione di conoscenza dell’illecito facendola operare quando la realizzazione dell’opera cadeva in periodo di occupazione legittima. Anche tale prospettazione alternativa, una volta rammentato quanto detto con riguardo al primo motivo e debitamente corretta la motivazione in diritto della sentenza, deve essere totalmente disattesa.

Quarto motivo: con esso si addebita contraddizione interna alla sentenza tra l’avere affermato che il Comune aveva garantito il “libero godimento” delle aree assegnate in superficie ad IACP ed a Cooperative (e per tal ragione veniva sanzionato di rivalsa) e l’aver esteso a tutti solidalmente la responsabilità. La censura è priva di consistenza posto che non si scorge alcuna contraddizione tra una previa garanzia civilistica di libertà da pesi ed altrui diritti delle aree, assegnate per la costruzione ed in vista della costituzione sulle stesse del diritto di superficie, e concorso di tutti gli agenti, espropriante – concedente e concessionari, nella realizzazione dell’illecito per edificazione sine titulo e nella responsabilità risarcitoria da esso scaturente.

Quinto motivo: si lamenta la omessa valutazione della assenza di prova della conoscenza IACP della pendenza del giudizio amministrativo di impugnazione del PEEP. Inconsistente quanto irrilevante è anche tale censura: inconsistente, per le considerazioni di cui sopra e che interamente si estendono ad essa;

irrilevante, perchè ad escludere l’elemento soggettivo dell’agire concorrente illecito non vale certo addurre la ignoranza della pendenza di impugnazione per illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità, semmai dovendosi addurre la incolpevole ignoranza delle ragioni di invalidità di detta dichiarazione (che il giudice amministrativo avrebbe in sede propria, e successivamente, accertato).

Sesto motivo: si lamenta l’omessa pronunzia per violazione dell’art. 345 c.p.c., sulla pur reiterata domanda volta a far dichiarare che, all’esito della vicenda, il Comune aveva acquisito in proprietà l’area (e l’IACP la superficie). La doglianza è priva di fondamento dato che, se pur considerando nuova la richiesta di declaratoria juris e non espressamente pronunziando sulla istanza di annotazione (che non si scorge come avrebbe potuto accogliersi senza richiesta del Comune di Larino), la domanda è stata dalla Corte di merito nella sostanza accolta con piena declaratoria di acquisizione usurpativa da parte del Comune. Quanto alla declaratoria espressa di acquisizione della superficie da parte IACP essa non può nè poteva entrare nel thema decidendi essendo dall’Istituto ammesso che essa venne formulata solo nell’atto di appello del 17.10.2004 e non scorgendosi come possa qualificarsi logico svolgimento di domanda posta in primo grado una domanda che è svolgimento solo di quella … proposta dall’attore.

Il ricorso del Comune di Larino.

Primo motivo: ci si duole dell’avere la Corte di Appello determinato l’area occupata e trasformata facendo ricorso alla CTU e non alla prova fornita dal D.G., onerato. La questione, pervero di evidente inconsistenza, non si esamina perchè espressamente quanto validamente rinunziata dal difensore del Comune.

Secondo motivo: ci si duole, con lungo ed articolato motivo, del fatto che, liquidando il ristoro al valore venale del bene non si sia applicato il disposto del D.Lgs. n. 327 del 2001, artt. 37 e 55, con la decurtazione del 10% dato che non si trattava comunque di occupazione usurpativa ma solo di acquisitiva. La censura deve essere esaminata posto che, invece che rinunziata, viene in memoria qualificata come non più di interesse per il Comune, dopo Corte Cost. 349/07, quindi adottandosi formula inidonea ad esprimere alcuna relevatio dall’obbligo decisionale. La censura era ab origine inconsistente, non scorgendosi come, in ipotesi di annullamento della dichiarazione di p.u., potesse negarsi l’attrazione della vicenda nell’ambito della occupazione usurpativa. Ma essa è comunque travolta dalla ius superveniens, all’esito delle richiamate decisioni, e segnatamente dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, n. 2, lett. E, e comma 90, contenente riscrittura del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 55.

Terzo motivo: si lamenta che la CdA abbia ignorato la espressa deduzione della avvenuta approvazione della dichiarazione di p.u., dalla quale sarebbe discesa la esistenza di una occupazione acquisitiva e l’applicazione del predetto D.P.R. del 2001, art. 55.

La censura riceve la sorte riservata al secondo motivo.

Quarto motivo: si duole che la domanda – nuova – afferente la indennità da occupazione legittima venne proposta solo nelle conclusioni di primo grado e riproposta in appello incidentale. La censura è priva di fondamento. Ove mai si fosse avverata, come mostra di opinare il Comune, una vicenda di occupazione acquisitiva, la domanda de qua avrebbe riguardato l’indennità di occupazione legittima e, quindi, si sarebbe dovuta proporre proprio alla Corte di Appello quale giudice in unico grado ed essa Corte avrebbe dovuto esaminarla anche se indebitamente proposta in prime cure (Cass. n. 25966 del 2009, n. 14687 del 2007 e n. 25013 del 2006). Ma vertendosi in vicenda di occupazione usurpativa, bene venne in primo grado chiesto il generico risarcimento del danno e legittimamente la domanda fu precisata in conclusioni per il profilo che il danno afferiva alla perdita di disponibilità dell’area dal 1982 al 1985. E bene venne quindi tal danno riconosciuto in grado di appello, secondo il principio di Cass. n. 7320 del 2008: Il proprietario ha invece diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione del reddito durante il periodo dell’abusiva detenzione da parte della P.A., che si concreta, di regola, nell’ammontare dei frutti naturali non goduti nel periodo dell’occupazione, salva la prova (a suo carico) del maggior danno derivante dalla perdita degli utili e dei vantaggi che avrebbe potuto trarre dall’utilizzazione del bene fino alla sua restituzione (massima) Quinto motivo: si contesta a lungo la determinazione dell’area trasformata e del valore venale unitario. In memoria si riqualifica il motivo come censura “condizionata” all’accoglimento dei motivi del D.G.. Certo è che, in singolare specularità ai motivi del ricorso D.G., manca totalmente la sintesi conclusiva della censura, la quale, ben prima che non esaminabile, è inammissibile.

L’esito delle impugnazioni consiglia di compensare le spese.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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