LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.P. (C.F. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BELMONTE GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ARREDAMENTI BARRELLI S.R.L., in persona del Curatore Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso l’avvocato DI AMATO ASTOLFO, rappresentata e difesa dall’avvocato GRASSO BIAGIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 897/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato E. PRINCIPI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.10.2000 il fallimento della s.r.l. Arredamenti Barrelli, in persona del curatore, premetteva: a) che in data ***** era stato dichiarato il fallimento della predetta società con un passivo accertato al 10.5.2000 di L. 857.823.783 a fronte di un attivo realizzato di L. 115.839.4999;
b) che dall’esame dei bilanci della società era emerso che al 31.12.1992 la stessa aveva perso completamente il capitale sociale di L. 90.000.000 e che tale perdita si era incrementata negli anni successivi (per L. 244.872.789 nel 1993, per L. 111.159.780 nel 1994, per L. 162.479.383 nel 1995 e per L. 26.995.296);
c) che sussisteva la violazione non solo dei doveri imposti all’amministratore dagli artt. 2446 e 2447 c.c. ma anche dell’art. 2449 c.c.;
d) che, sotto quest’ultimo profilo, nel periodo 1993 – 1995, l’amministratore aveva continuato ad operare come se non si fosse verificata la causa di scioglimento, affidando l’attività in gestione a terzi e sostenendo costi di produzione per l’acquisto di materie di consumo e merci, per servizi e per godimento di beni di terzi.
Sulla base di tali premesse evocava in giudizio N.P. nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Arredamenti Barrelli, per sentir accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso per violazione degli obblighi imposti dalla legge anche in ordine alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e condannare il medesimo al risarcimento dei danni nella misura di un miliardo ovvero in quella maggiore o minore da precisarsi in corso di causa.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del N..
Questi si costituiva all’udienza di trattazione, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dell’azione intrapresa e l’irritualità della domanda, in quanto non preceduta dall’esplicito parere del comitato dei creditori.
Il convenuto eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione del curatore in ordine alla proposizione dell’azione ex art. 2394 c.c. e, nel merito, assumeva che i pretesi inadempimenti addebitati all’amministratore della società avevano rilevanza di mere irregolarità gestorie, se non di atti legittimi nel quadro delle inerenze imprenditoriali.
Con sentenza dell’8.1.2003, il Tribunale di Napoli condannava N. P. al risarcimento nei confronti del fallimento della s.r.l.
Arredamenti Barrelli, in persona del curatore, nella misura di Euro 250.438,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dall’1.1.1996 al saldo nonchè alla rifusione delle spese processuali.
A sostegno della decisione il primo giudice respinta l’eccezione di prescrizione e quella di irritualità della domanda ed affermata la legittimazione del curatore ad esperire le azioni di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., rilevava, sulla base delle risultanze dei bilanci societari, che solo con l’esercizio del 1995 si era determinata la perdita integrale del capitale sociale e la consequenziale ipotesi di scioglimento della società, che avrebbe imposto l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c., ma che l’amministratore, invece di adottare i predetti provvedimenti, aveva affidato la gestione della società a terzi dietro un non meglio specificato compenso e che tale omissione aveva determinato un divario tra attivo e passivo, accresciutosi in termini rilevanti nel periodo intercorrente tra il 31.12.1996 e la dichiarazione di fallimento, producendo un danno che poteva essere quantificato equitativamente nella misura di Euro 250.438,73.
Avverso tale sentenza proponeva appello il N., sviluppando tre ordini di motivi e chiedendo il rigetto della domanda proposta dal curatore fallimentare.
Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, resisteva all’appello, del quale chiedeva il rigetto siccome infondato.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 897/05, rigettava il gravame ritenendo del tutto corretta la motivazione fornita dal tribunale . Avverso tale decisione ricorre per cassazione il N. sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il fallimento Arredamenti Barrelli srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la carenza ed insufficienza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del danno non avendo la sentenza motivato sulla esistenza del nesso di causalità e sulla determinazione del suo ammontare complessivo dovendosi escludere ogni ricorso alla valutazione equitativa. Lamenta inoltre l’inversione dell’onere della prova in ordine alle modalità di affidamento a terzi della gestione della società assunta come fonte dell’onere risarcitorio.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che il danno fosse stato determinato dal comportamento dell’amministratore che , una volta azzeratosi il capitale sociale nel 1995, anzichè procedere allo scioglimento della società proseguiva l’attività sociale che affidava in gestione a terzi con la conseguenza che il passivo, che nel bilancio del dicembre 1995 ammontava poco più di 49 milioni, nel 1996 aumentava considerevolmente fino ad arriva a L. 741.985.284 al momento della dichiarazione di fallimento.
Tale motivazione appare del tutto corretta sotto il profilo giuridico e coerente sotto quello logico.
La sussistenza del comportamento illecito è stata, infatti, individuata in base alla condotta negligente e contra legem dell’amministratore che, in presenza della perdita del capitale sociale, invece di procedere alla ricostituzione del capitale ovvero allo scioglimento della società, come imposto dagli artt. 2447 e 2448 c.c. non solo aveva proseguito l’attività sociale ma ne aveva affidato la gestione a terzi.
Il danno è stato individuato proprio nelle ingenti perdite subite nel 1996 ed il nesso causale è stato individuato nel fatto che il rapido e considerevole aumento del passivo che si era verificato nel 1996 nel bilancio della società non poteva che addebitarsi al comportamento negligente del suo amministratore che non aveva adottato i provvedimenti previsti dalla legge e che aveva dato la società in gestione a terzi in tal modo perdendo il controllo di fatto della società stessa e non provvedendo quindi al suo risanamento.
Risulta da quanto detto del tutto infondata le prima censura contenuta nel motivo in esame,perchè nessun inversione dell’onere della prova è stata operata dalla Corte d’appello che ha ritenuto provato l’affidamento a terzi della gestione della società ed ha correttamente rilevato che la deduzione del ricorrente, volta a dimostrare che la cessione in gestione si riferiva a locali privi di merce, oltre che tardivamente proposta in appello, era rimasta sprovvista di prova. E’ infatti evidente che ..acquisita in giudizio la prova di uno dei fatti costitutivi della domanda gravante sull’attore, spetta al convenuto fornire ulteriori elementi di prova contrari atti a contrapporsi ed a vanificare a quanto dimostrato dall’attore.
La seconda censura, secondo cui non vi sarebbe stata motivazione sul fatto che era stato l’affidamento a terzi della gestione dei locali, così come la terza, in base alla quale il danno sarebbe stato erroneamente determinato senza tenere adeguatamente conto di alcune voci dell’attivo, sono inammissibili.
Le stesse infatti, per un verso, ignorano la motivazione fornita dalla Corte d’appello, omettendo di prendere in considerazione la seconda fonte di responsabilità accertata dalla Corte d’appello e consistita nella violazione del divieto di nuove operazioni, e tendono a prospettare una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione, in tal modo investendo inammissibilmente il merito di quest’ultima, mentre, per altro verso, sono generiche e prive di autosufficienza non riportando in modo testuale nel ricorso i brani degli scritti difensivi contenenti le argomentazioni che si assumono erroneamente disattese dalla Corte d’appello.
La quarta censura relativa alla impossibilità nel caso di specie di procedere ad una liquidazione equitativa del danno appare del tutto generica oltre che infondata.
E’ noto che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. (Cass. 10607/10; Cass. 13288/07; Cass. 16992/05).
Nel caso di specie, una volta provata l’esistenza del danno sulla base dell’aumento delle passività della società, ma non essendo lo stesso determinabile con precisione a causa del concorso di ulteriori cause , oltre al comportamento negligente e contra legem dell’amministratore, del tutto correttamente la Corte d’appello ha fatto ricorso all’applicazione del criterio equitativo per la determinazione del danno, a tal fine sottraendo dal deficit fallimentare il disavanzo presente al 31.12.95 e riducendo la somma ricavata del 30% avendo individuato il danno solo nelle perdite che si erano accumulate in epoca successiva alla violazione degli obblighi di cui all’art. 2466 c.c. Il ricorso va pertanto respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011