Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.299 del 10/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. CADORNA 29, presso lo studio dell’avvocato MICHELI VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.A.N.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 3928/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 20/9/2005, depositata il 04/10/2005, R.G.N. 1566/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MARCELLO ROTUNNO per delega dell’Avvocato VINCENZO MICHELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda rivolta dal S. contro il suo coniuge separato, Z.A.N., di pagamento dell’indennita’ di occupazione di un immobile, del quale attore e convenuta erano comproprietari;

che il ricorso per cassazione del S. e’ svolto in due motivi con i quali sono censurati la violazione dell’art. 1102 c.c. ed i vizi della motivazione;

che non si difende l’intimata.

OSSERVA IN DIRITTO i motivi sono entrambi infondati, in quanto la sentenza impugnata fonda la sua decisione sull’interpretazione (che in questa sede non e’ neppure censurata) dell’accordo trasfuso nel verbale di separazione consensuale, con il quale i coniugi convennero che la moglie potesse abitare l’immobile “sino alla consegna all’acquirente” e ne deduce che l’accordo stesso non prevedeva altre limitazioni; ha pure aggiunto l’insussistenza della prova in ordine al fatto che fosse imputabile al comportamento della moglie la mancata vendita dell’immobile; da tanto ha fatto derivare la legittimita’ dell’occupazione da parte sua e l’inesistenza del diritto dell’appellante a farsi corrispondere l’indennita’ d’occupazione richiesta;

in siffatta argomentazione non si riscontrano ne’ violazione di legge, ne’ vizi della motivazione censurabili in sede di legittimita’;

il ricorso deve essere, pertanto respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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