Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.3 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI FIRENZE, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.E. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARTINI STEFANO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di FIRENZE, depositato il 05/05/2008, N. 7146/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato STEFANO ARTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, fondato su un unico motivo, il Prefetto di Firenze impugna per cassazione il decreto del Giudice di Pace di Firenze emesso in data 30-4-2008, che aveva accolto l’opposizioni di A. E. cittadino *****, annullando il decreto prefettizio di espulsione, emesso nei suoi confronti, in data 8-4-2008.

Resiste con controricorso A.E..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, il Prefetto di Firenze lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4, 5, 9 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene il ricorrente che il Giudice di Pace di Firenze ha accolto l’opposizione, proposta con riferimento all’asserita violazione dell’art. 9 predetto decreto legislativo, sulla base dell’erronea considerazione che, vivendo l’ A. in Italia dal 1998, questi poteva ritenersi, per cio’ solo “soggiornante di lungo periodo”.

Il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, entro tali limiti, appare adeguato, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente. Il ricorso e’ fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9 il permesso di soggiorno CE per “soggiornanti di lungo periodo” e’ rilasciato a seguito di specifica istanza proposta dal cittadino straniero che viene valutata sulla base dei presupposti indicati dall’art. 4 predetto D.Lgs..

Nella specie, come appare pacifico tra le parti, l’attuale resistente non aveva presentato istanza di permesso di soggiorno CE ma aveva soltanto richiesto rinnovo del suo precedente titolo di soggiorno, per motivi di lavoro.

Va pertanto cassato il provvedimento impugnato.

Puo’ decidersi nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto: va, in tal senso, rigettata l’opposizione dell’ A..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, e, pronunciando nel merito, rigetta l’opposizione al decreto del Prefetto; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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