LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26391-2006 proposto da:
PIZZO ETICHETTE S.R.L. ***** in persona dell’Amministratore Unico legale rappresentante Sig. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CSLIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORSINOVI ROMANO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVEFCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTI FRANCO giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 990/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^
SEZIONE CIVILE, emessa l’8/2/2005, depositata il 28/06/2005, R.G.N. 1312/A/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato BENITO PANARITI;
udito l’Avvocato FRANCO BERTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto di locazione di immobile destinato ad attività produttiva, concesso in godimento da P.F. alla società Pizzo Etichette il locatore si obbligava anche a rendere praticabile la strada di accesso all’immobile medesimo .
Non avendo il locatore adempiuto a detta sua obbligazione ed essendo stato diffidato a farlo, P.F. si obbligava ad eseguire le opere occorrenti entro la data del ***** e, in difetto, a pagare al conduttore la somma di L. 300.000 per ogni settimana di ritardo a titolo di penale.
Poichè solo nel mese di ***** la strada era stata resa praticabile, la società conduttrice conveniva in giudizio il locatore per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 43.200.000 a titolo di penale per il periodo dall’ ***** e di L. 49.200.000 per il periodo pregresso dal *****.
L’adito tribunale di Firenze rigettava la domanda nella considerazione che l’istante non aveva offerto la prova nè dell’impraticabilità della strada con i particolari mezzi adoperati dalla società; nè del danno sofferto.
Sull’impugnazione della soccombente la Corte d’appello della stessa città rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
I giudici di secondo grado consideravano, in particolare, che, anche tenuto conto delle missive nelle quali erano indicate le opere che la società locatrice avrebbe dovuto eseguire, il P. aveva sostanzialmente adempiuto alla sua obbligazione, rendendo la strada percorribile con l’eliminazione delle asperità del terreno, sicchè era da escludere ogni suo inadempimento per il periodo successivo all’estate *****. Quanto al periodo pregresso, ritenevano che la società non aveva dimostrato il danno di cui reclamava il risarcimento.
All’uopo rilevano che i testi assunti avevano riferito che la strada era stata sempre percorsa ancorchè con qualche difficoltà; che il locatore non aveva assunto anche l’obbligazione di rendere la strada praticabile anche dai mezzi di per sè idonei solo ad aree all’interno di strutture pavimentate e non esposte agli agenti atmosferici; che il rallentamento nelle operazioni di trasferimento delle merci non aveva inciso nella produttività della società conduttrice; che detti rallentamenti, comunque, si sarebbero potuti evitare se fossero state adottate modalità diverse di trasferimento della produzione sull’area esterna all’azienda.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Pizzo Etichette, che ha affidato l’impugnazione a due motivi.
P. si costituiva alla pubblica udienza partecipando alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Firenze con due motivi che, per la loro stretta connessione, devono essere congiuntamente trattati.
Con il primo mezzo d’impugnazione la Pizzo Etichette denuncia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) laddove si assume che l’obbligazione assunta da P. col contratto di locazione non poteva avere come elemento di riferimento il passaggio sulla strada oggetto di causa di mezzi di per se idonei solo ad aree dalle superfici levigate; laddove si assume che non e stata data la prova dell’incidenza dei rallentamenti nelle operazioni di trasferimento merci sulla produttività dell’impresa con conseguente reiezione della ctu richiesta per quantificare il danno ovvero di quantificare lo stesso in via equitativa; laddove si assume che tali rallentamenti avrebbero potuto essere stati causati da scorrette modalità di organizzazione dell’impresa, essendo stati predisposti al trasferimento di merci su area esterna all’azienda dei veicoli non idonei a tal fine”.
Secondo parte ricorrente il P. era tenuto a realizzare sulla strada in questione gli interventi necessari per consentire il transito dei muletti che la Pizzo Etichette utilizzava per trasportare la merce depositata nel capannone ai suo stabilimento ove poi veniva lavorata. La strada doveva essere perciò adeguata alle esigenze della Pizzo Etichette fra le quali vi era l’utilizzo dei muletti.
Par:e ricorrente ritiene ancora che la sentenza della corte territoriale sia insufficiente e contraddittoria nel punto, in cui afferma che non è stata data la prova dell’incidenza dei rallentamenti nelle operazioni di trasferimenti di merci sulla produttività dell’impresa.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) laddove si assume che con i lavori eseguiti da P. sulla strada per cui è causa nell’estate dei ***** P. adempì all’obbligazione contrattuale di rendere praticabile la predetta strada”.
Lamenta parte ricorrente che la motivazione dell’impugnata sentenza è insufficiente e contraddittoria perchè non tiene conto che l’obbligazione di P. consisteva nel rendere praticabile la strada per le esigenze di Pizzo Etichette, fra le quali era compreso anche l’uso della stessa da parte dei muletti.
Entrambi i motivi non possono essere accolti in quanto trattano sostanzialmente una quaestio facti con cui si chiede un diverso apprezzamento delle fonti di prova, già adeguatamente valutate dal giudice di merito. In tal senso la Corte d’Appello ha rilevato che la strada in questione era comunque regolarmente percorsa, anche se: con qualche difficoltà, con mezzi meccanici mentre risultava impossibile percorrerla con muletti solo in caso di pioggia.
Con le opere eseguite nell’estate ***** il P. aveva sostanzialmente adempiuto la sua obbligazione rendendo praticabile la strada con l’eliminazione delle asperità del terrene lamentate da controparte. Irrilevante deve invece ritenersi la circostanza che la strada stessa sia stata asfaltata solo successivamente, essendo stata prevista in contratto soltanto la sua praticabilità.
Per tale ragione la Corte ha dunque escluso l’inadempimento del P. relativamente al periodo successivo all’estate *****, mentre per quanto riguarda il periodo precedente si ritiene che vi è stato l’inadempimento ma non è stata data la prova del danno.
Si osserva altresì che nella clausola n. 5, riportata dalla suddetta sentenza, si legge che “il locatore si impegna a rendere praticabile la strada di accesso all’immobile”, ma non si dice che stessa debba essere percorribile dai muletti.
Rileva altresì la Corte d’Appello che nella determinazione delle opere da eseguire per rendere la strada praticabile, nell’atto del *****, si fa testuale riferimento alle opere richieste dalla Pizzo Etichette con le lettere del *****, lettere nelle quali non sono esplicitate le opere da eseguire, ma si lamenta che la strada in oggetto era inagibile per l’asperità del terreno, nonchè per essere destinata a parcheggio di numerose vetture di terzi.
L’impugnata sentenza afferma quindi a ragione che l’obbligazione assunta dal P. col contratto di locazione non potesse avere ad oggetto il transito dei muletti.
Nè è stato provato che i rallentamenti di tali veicoli nelle operazioni di trasferimento delle merci abbiano inciso sulla produttività dell’impresa.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che i liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011