Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.303 del 10/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27164-2006 proposto da:

M.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTE VANDI 65, presso lo studio del DOTT. ANNICCHIARICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO FRANCESCO con studio in 74023 GROTTAGLIE (TA), VIA DONIZETTI 13 giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio LEGALE BERNARDINI, rappresentato e difeso dagli avvocati IUSPA GIOVANNI, NICAZZA LUCIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 17/6/2005, depositata il 25/07/2005, R.G.N. 215/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO per delega dell’Avvocato LUCIO NICAZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

Che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello proposto dal conduttore M. contro la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva respinto la domanda di convalidare la sua offerta reale di una somma di danaro al locatore Vitale e di risarcimento del danno. Il Tribunale aveva, altresì, accolto la domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione del contratto di locazione;

che il ricorso per cassazione del M. è svolto in tre motivi e si difende con controricorso il V..

OSSERVA IN DIRITTO i tre motivi, con i quali il ricorrente censura la sentenza per violazione di legge e vizi di legittimità sono infondati;

la sentenza impugnata correttamente afferma il principio secondo cui solo il rifiuto pretestuoso dell’offerta produce gli effetti collegati all’istituto della mora accipiendi e, nella specie, il rifiuto era giustificato dal fatto che il conduttore era moroso per, i mancato o ritardato pagamento di numerose mensilità dal febbraio al settembre *****; ha, altresì correttamente affermato che anche il notevole ritardo nella rimessione dei canoni può sottendere la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. cosiffatta motivazione non è affetto da alcuno dei vizi censurabili in sede di legittimità, sicchè il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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