LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA,(DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.M.;
– intimato-
avverso la sentenza n. 427/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 31/10/2006 r.g.n. 210/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega ANNA MARIA ROSARIA URSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione di inammssibilita’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 57/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Camerino, in accoglimento della domanda proposta da D.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro del 26-11-1998 concluso tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 integrato dall’acc. 25-9-97, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato da tale data, e condannava la societa’ convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni con decorrenza dalla offerta della prestazione.
La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 31-10-2006, respingeva l’appello, confermando la pronuncia di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi, illustrati con memoria.
Il D. e’ rimasto intimato.
Infine e’ stata depositata copia del verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data *****.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto alcuna attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011