Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.34 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24955-2007 proposto da:

TUTONET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE LAMBRUSCHINI 27/TER 4, presso la signora GRANDE MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato D’AVOLA ALDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DISTEFANO CARMELO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/06/2007 R.G.N. 818/03 + a;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Con sentenza non definitiva in data 23.3.1999, passata in giudicato, il Pretore, giudice del lavoro, di Ragusa, dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato in data 16.8.1994 dalla Tutonet s.r.l. alla dipendente D.M.C., condannando la società datoriale alla reintegra della dipendente nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni subiti.

Con successiva sentenza non definitiva in data 16.5.2003 il Tribunale di Ragusa condannava la Tutonet s.r.l. al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dovute in base alla contrattazione collettiva nazionale, e riconosceva il diritto della stessa alle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo licenziamento sino al 9.11.1999 (di cui al giudicato della sentenza del 23.3.1999), ed alle quindici mensilità sostitutive di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, alla stregua della opzione formulata dall’interessata, sulla base della retribuzione globale di fatto.

Con successiva sentenza definitiva in data 5.12.2003 il giudice di primo grado quantificava le somme dovute alla lavoratrice.

Con atto del 25.6.2003 la D.M. proponeva appello avverso la sentenza non definitiva del 16.5.2003; e con successivo atto del 19.12.2003 proponeva altresì appello avverso la sentenza definitiva del 5.12.2003.

A sua volta la Tutonet s.r.l., con atto dell’11.7.2003, proponeva appello avverso la sentenza non definitiva del 16.5.2003; e con successivo atto del 4.2.2004 proponeva appello avverso la predetta sentenza non definitiva del 16.5.2003 ed avverso la sentenza definitiva del 5.12.2003.

La Corte d’appello di Catania, dopo aver proceduto alla riunione di tutti i gravami proposti, con sentenza non definitiva in data 23.9.2004, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Tutonet s.r.l. con ricorso dell’11.7.2003 avverso la sentenza non definitiva del 16.5.2003. In particolare riteneva la Corte che la scelta di effettuare riserva d’appello non potesse essere revocata e che la parte, che aveva operato tale scelta, non potesse proporre impugnazione immediatamente; questa, se proposta, doveva essere dichiarata inammissibile.

Con sentenza definitiva in data 31.5.2007 la suddetta Corte d’appello dichiarava preliminarmente l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Tutonet s.r.l. con atto del 4.2.2004 avverso la predetta sentenza non definitiva del giudice di primo grado del 16.5.2003, in quanto reiterativo dell’appello già proposto con atto dell’11.7.2003 ed in ordine al quale si era già pronunciata con la sentenza non definitiva del 23.9.2004; quindi, in accoglimento del gravame proposto dalla D.M. avverso le sentenze (non definitiva e definitiva) del giudice di primo grado, condannava la società datoriale al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per il periodo successivo al disposto licenziamento e di indennità richiesta in sostituzione della reintegrazione, della somma di Euro 97.981,01 determinata in base alla contrattazione collettiva di categoria.

Avverso la sentenza non definitiva in data 23.9.2004 proponeva ricorso per cassazione la società predetta, e questa Corte di legittimità, con sentenza n. 10696 del 24.4.2008, cassava l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, rilevando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto non tempestivo, e quindi inammissibile, l’appello della Tutonet s.r.l. avverso la sentenza del 16.5.2003.

Ed analogamente, avverso la sentenza definitiva in data 31.5.2007, propone ricorso per cassazione (oggetto del presente giudizio) la società datoriale, con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Col predetto motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione di legge, in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18 ed all’art. 36 Cost..

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva proposto una interpretazione della disposizione di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori palesemente contrastante con il dato normativo, atteso che la retribuzione “di fatto” cui faceva riferimento la suddetta disposizione di legge doveva necessariamente essere tenuta distinta dalla retribuzione “di diritto” che allo stesso sarebbe spettata;

ciò in quanto l’intenzione del legislatore era quella di garantire al lavoratore una parità di trattamento – in fatto – fra la retribuzione effettivamente percepita e la chiesta “retribuzione risarcitoria”.

Preliminarmente rileva il Collegio che la cassazione, pronunciata da questa Corte con sentenza n. 10696 del 24.4.2008, della sentenza non definitiva della Corte d’appello del 23.9.2004 con cui era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Tutonet s.r.l.

avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Ragusa in data 16.5.2003 (che aveva condannato la Tutonet s.r.l. al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dovute in base alla contrattazione collettiva nazionale, ed aveva riconosciuto il diritto della stessa alle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo licenziamento sino al 9.11.1999, ed alle quindici mensilità sostitutive di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, alla stregua della opzione formulata dall’interessata, sulla base della retribuzione globale di fatto), sopravvenuta alla impugnazione della successiva sentenza 31.5.2007 (che, definendo il giudizio, aveva condannato la società datoriale al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per il periodo successivo al disposto licenziamento e di indennità richiesta in sostituzione della reintegrazione, della somma di Euro 97.981,01 determinata in base alla contrattazione collettiva di categoria), ha comportato la caducazione di quest’ultima sentenza, dipendente (ex art. 336 c.p.c.) da quella cassata.

Ed invero non può dubitarsi che la sentenza qui impugnata (che ha deciso il merito della controversia) ne sia rimasta integralmente caducata, ove si osservi che la sentenza di questa Corte n. 10696/08 ha cassato la sentenza non definitiva del 23.9.2004 rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la inammissibilità dell’appello proposto dalla Tutonet, di talchè la suddetta Corte di merito, con la sentenza oggetto del presente ricorso, ha giudicato omettendo di esaminare il gravame proposto dalla Tutonet s.r.l..

Nè vaie obiettare che con la sentenza definitiva del 31.5.2007, oggetto del presente ricorso per cassazione, la Corte territoriale aveva comunque preso in esame l’appello proposto alla Tutonet s.r.l.

con il successivo atto del 4.2.2004 anche avverso la predetta sentenza non definitiva del Tribunale di Ragusa del 16.5.2003, essendosi in realtà la Corte di merito, con statuizione di carattere meramente processuale, limitata a rilevare la inammissibilità di tale appello in quanto reiterativo di quello già in precedenza proposto e già ritenuto (erroneamente) inammissibile.

Non può quindi dubitarsi che la sentenza qui impugnata, sostanzialmente dipendente da quella annullata, sia rimasta automaticamente caducata per effetto della sopravvenuta sentenza di cassazione: con la conseguenza che il ricorso proposto avverso tale sentenza deve essere – con pronuncia d’ufficio – dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, atteso che la decisione adottata dalla Corte territoriale ed oggetto del presente ricorso per cassazione si pone in una situazione di dipendenza rispetto alla precedente sentenza non definitiva, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Tutonet s.r.l., e che è stata annullata con la pronuncia n. 10696/08 di questa Corte.

Ravvisa il Collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio (non toccando la presente decisione il merito della controversia).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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