Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.383 del 10/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Civitavecchia – sede distaccata di Fiumicino, n. 709 del 24 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 23 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Prefetto di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Civitavecchia, sede distaccata di Fiumicino, depositata il 24 giugno 2009, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta dalla Cathay Pacific Airways Ltd. e, conseguentemente, annullata l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 67/05 del 13 novembre 2006.

Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni: perchè non notificato ad alcuno; perchè proposto dal Prefetto direttamente, senza il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato; perchè promosso contro una sentenza contro la quale era esperibile appello e non, omisso medio e per saltum, ricorso per cassazione; perchè il motivo in cui si articola è privo del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in mancanza di instaurazione del contraddittorio;

che, a tale effetto, non può prendersi in considerazione la memoria depositata in prossimità della Camera di consiglio dalla Cathay Pacif Airways Ltd., trattandosi di atto con il quale non poteva essere conferita la procura speciale necessaria per il giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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