Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.392 del 11/01/2011

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Il rapporto tra una società a responsabilità limitata con partecipazione pubblica del Comune ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo al Comune consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2606/2010 proposto da:

FALLIMENTO NUOVO MILLENNIO S.R.L., in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato FASANELLA Domenico, per delega a margine del ricorse;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, CENTRA S.R.L.;

– intimati –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 849/2006 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 15/05/2006 e la n. 1434/2009 dei TRIBUNALE AMMINISTRATIGO REGIONALE di BARI, depositata il 11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Maria SARACINO per delega dell’avvocato Domenico Fasanella;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’A.G.O..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 23.1.2004, la Centra s.r.l. proponeva opposizione davanti al tribunale di Foggia avverso il di. n. 781/2003 con cui le era stato intimato di pagare la somma di Euro 110.092,00 in favore della Nuova Millenio s.r.l.. Tale somma era stata richiesta quale contributo previsto dal contratto tra l’opponente, concessionaria del servizio di trasporto pubblico, ed il Comune di S. Giovanni Rotondo in percentuale sugli utili, per i servizi offerti da tale ente concedente. Il Comune aveva successivamente costituito una società mista, denominata Nuovo Millennio s.r.l., a cui aveva ceduto tale credito; il credito veniva soddisfatto fino all’1.6.2003;

successivamente i pagamenti venivano interrotti, donde la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dell’opponente.

Si costituiva la convenuta Nuovo Millennio s.r.l., che eccepiva il difetto di giurisdizione.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza depositata il 15.5.2006, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’AGA. La causa veniva riassunta davanti al Tribunale amministrativo ed il ricorso veniva notificato anche al Comune di S. Giovanni Rotondo.

Il Tar Puglia, con sentenza depositata l’11.6.2009, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Per la risoluzione di tale conflitto negativo di giurisdizione il Fallimento della s.r.l. Nuovo Millennio ha proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 362 c.p.c..

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il conflitto va risolto con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Nella fattispecie si tratta di una controversia tra due soggetti privati (due s.r.l.), relativamente ad una pretesa di tipo patrimoniale che la s.r.l. Nuovo Millennio ha avanzato nei confronti della Centra s.r.l. ed in questi termini e tra queste parti si è sviluppato il giudizio davanti al tribunale di Foggia.

Solo in sede di riassunzione davanti al TAR Puglia il ricorso è stato notificato anche al Comune di S. Giovanni Rotondo.

Sennonchè nessuna domanda è stata avanzata nei confronti di questo Comune ed il petitum sostanziale (sulla base del quale va determinata la giurisdizione) è rimasto sempre lo stesso: cioè il mancato adempimento di un proprio diritto di credito, consistente nella pretesa economica, derivante dalla cessione del contratto di servizio e del relativo credito da parte del Comune. Non è stata lamentata la lesione di una posizione soggettiva, determinata da poteri autoritativi e direttamente conseguenti ad atti amministrativi di cui era denunziata l’illegittimità.

Ne consegue che, anche davanti al Tar, la causa ha continuato ad essere una controversia tra privati.

2. Le controversie tra privati non possono che spettare al giudice ordinario, e ciò è valido in ogni caso, anche se il giudice adito debba vagliare situazioni con aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare atti amministrativi, in quanto – data l’estraneità dell’amministrazione pubblica – le questioni suddette attengono al merito e non alla giurisdizione.

In linea di principio non può verificarsi che innanzi al giudice speciale non sia parte una pubblica amministrazione, poichè la L. n. 1034 del 1971, art. 3, dispone che “sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale (Cass. S.U., 13/06/2008, n. 15916; Cass. S.U. 05/05/2008, n. 10972).

3. La circostanza che nella fattispecie l’ingiunta opponente sia una società a responsabilità limitata con partecipazione pubblica del Comune non muta la sua natura di soggetto di diritto privato.

Il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società (Cass. S.U. 15/04/2005, n. 7799; Cass. S.U. 6/05/1995, n. 4991; Cass. Sez. Unite, 20/03/2008, n. 7447).

4. Peraltro, ove anche si ritenesse la presenza del Comune di S. Giovanni Rotondo nel giudizio davanti al Tar non puramente formale, in assenza di qualunque pretesa nei suoi confronti, ma funzionale all’interpretazione delle clausole della concessione del pubblico servizio di trasporto con l’ente intervenuto e sulla quale interpretazione si fonda la pretesa patrimoniale della cessionaria s.r.l. Nuovo Millenio, va osservato che alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, recata dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale – per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la controversia avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi vari per l’espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio stesso, rientra sempre nella giurisdizione del giudice ordinario.

Non rileva, al fine di escludere la giurisdizione, la necessità di procedere all’interpretazione di clausole contrattuali relative a detto corrispettivo, atteso che la delibazione sulla portata applicativa delle stesse non richiede un accertamento in via principale, ma soltanto incidentale, circa il contenuto e la disciplina del rapporto di concessione, e non si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell’esercizio diretto del proprio potere autoritativo (Cass. Sez. Unite, 08/10/2008, n. 24785; Cass. 19 maggio 2008, n. 12640).

5. Pertanto va dichiarata la giurisdizione del tribunale di Foggia, va cassata la sentenza di detto tribunale n. 649 del 15.5.2006, e va rimessa la causa davanti al tribunale di Foggia per il giudizio di merito.

6. Esistono giusti motivi (segnatamente la natura del giudizio) per compensare tra le parti le spese processuali.

PQM

Dichiara la giurisdizione del tribunale ordinario di Foggia, cassa la sentenza di detto tribunale n. 849 del 15.5.2006, e rimette la causa davanti al tribunale di Foggia per il giudizio di merito.

Compensa tra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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