Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.4 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso l’avvocato MATRONOLA ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato MENGUCCI MAURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di RIMINI, depositato il 11/07/2008, n. 6644/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCO CICCHIELLO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, fondato su un unico motivo, A.A., cittadino *****, impugnava per cassazione il provvedimento emesso ex art. 13 e successive modifiche D.Lgs. n. 286 del 1998, dal Giudice di Pace di Rimini in data 10-7-2008, che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Rimini in data 30.4.2008. Non si e’ costituita l’Amministrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto notificato al Ministero dell’Interno e non al Prefetto di Rimini.

Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 17253/2005) l’esclusiva legittimazione a contraddire l’opposizione al decreto di espulsione dello straniero, ai sensi dell’art. 13 bis predetto D.Lgs., appartiene al Prefetto, e tale legittimazione pure si riferisce al giudizio di cassazione. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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