LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Primo Pres.te f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27753-2009 proposto da:
F.G. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRANARA DANIELE, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.P. (*****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso io studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COCCHI LUIGI, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, CO.WL., O.P.G., R.E., P.M., UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI GENOVA, D.F.L., CH.MA., V. T.;
– intimati –
per revocazione dell’ordinanza n. 22159/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 20/10/2009;
uditi gli avvocati Daniele GRANARA, Stefano SANTARELLI per delega dell’avvocato Gabriele Pafundi;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano.
La Corte:
Preso atto che il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.
377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione:
“Il relatore Cons. Ulpiano Morcavallo, letti gli atti depositati.
OSSERVA 1. C.P. proponeva ricorso per il regolamento della giurisdizione nella pendenza del giudizio promosso dinanzi al T.A.R. della Liguria da F.G., per l’annullamento del provvedimento con cui la Commissione nominata per la selezione pubblica indetta dall’Università di Genova con decreto del direttore amministrativo in data 17 marzo 2007 – per il conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato, di direttore tecnico dei servizi informatici e telematici dell’ateneo – aveva dichiarato idonea la predetta C..
2. Con ordinanza 20 ottobre 2009, n. 22159 la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rilevando che si trattava di selezione attuata mediante la valutazione dei titoli e dei colloqui con i candidati, senza attribuire punteggi, che non assumeva i caratteri della procedura concorsuale per l’assunzione (soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63) essendo assente il carattere essenziale della indicazione di una scelta graduatoria.
3. Propone ricorso per la revocazione di detta ordinanza il F. sostenendo che tale decisione muove dalla errata considerazione che la valutazione dei titoli e dei colloqui con i candidati sia avvenuta senza l’attribuzione di punteggi e senza la predisposizione di una graduatoria, con la conseguente esclusione della concorsualità, mentre, in realtà, dalla tabella di valutazione allegata al verbale della Commissione giudicatrice – il cui contenuto era stato riproposto in sede di regolamento – risultava, incontestabilmente, che vi erano state attribuzione di punteggi e scelta comparativa fra i candidati in base ai medesimi; in base a tale presupposto, ignorato nella decisione delle Sezioni unite per errore di fatto, si configura, a dire del ricorrente, una procedura concorsuale e, quindi, deve essere dichiarata, previa revocazione dell’ordinanza predetta, la giurisdizione del giudice amministrativo (che, peraltro, in sede cautelare ha già disatteso la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla C.).
4. La circostanza dedotta non vale a configurare, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, il presupposto che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale il provvedimento impugnato per revocazione abbia pronunciato (cfr. Cass. n. 11408 del 2000; n. 9505 del 2002; n. 10807 del 2006); nella specie, infatti, la predisposizione, o meno, di una graduatoria in base a punteggi costituisce il fatto dibattuto fra le parti, oggetto di specifico accertamento da parte dell’ordinanza che ha pronunciato sul regolamento, ai fini della configurazione di una procedura concorsuale, ovvero di una mera selezione, conseguendo all’una o all’altra opzione, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, la devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo oppure al giudice ordinario.
5. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4”;
lette le memorie depositate e sentiti i difensori;
ritenuto che il Collegio condivide e ribadisce le considerazioni espresse nella riportata relazione;
rilevato che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della resistente, liquidate in Euro duecento per esborsi e in Euro duemila per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge; nulla per le spese nei confronti delle altre parti.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011