Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.432 del 11/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 33005-2006 proposto da:

V.S. *****, considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSI LUCIO MODESTO MARIA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.V. *****, elettivamente 63 domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato LARUSSA ADOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO GIOVANNI giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2759/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Terza Sezione Civile, emessa il 29/09/2005, depositata il 14/10/2005, r.g.n. 33/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

La Corte, vista la rinunzia presentata dal ricorrente V. S. al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Napoli, n. 2759/2005;

ritenuto che la stessa è conforme al disposto di cui all’art. 390 c.p.c., per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità delle conclusioni del P.G.;

ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di questo giudizio, tenuto anche conto dell’adesione della parte intimata alla rinunzia.

P.Q.M.

Visto l’art. 391 c.p.c.;

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, per intervenuta rinunzia. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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