Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.433 del 11/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17591-2006 proposto da:

U.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G DONIZETTI 20, presso lo studio dell’avvocato MANDORLO ANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato CENTOLA ANGELO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

KLIK S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53335/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, SEZIONE SESTA CIVILE, emessa il 13/10/05, depositata il 25/10/2005 R.G.N. 83710/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale AURELIO GOLIA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 53335/05, depositata il 25 ottobre 2005, il giudice di pace di Napoli ha rigettato l’opposizione di U. A. avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 6872/04, emesso nei suoi confronti per la somma di Euro 231,66, oltre agli interessi ed alle spese, su ricorso di Klik s.p.a., per un affermato credito da “somministrazione di traffico telefonico”;

che avverso la sentenza ricorre per cassazione l’opponente U. A. deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 111 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non essere stato informato, a seguito dell’astensione del giudice originariamente incaricato della trattazione del processo, del provvedimento del giudice coordinatore col quale, il 4.5.2005, la causa era stata assegnata ad altro giudice di pace con la fissazione dell’udienza del 3.10.2005, poi rinviata d’ufficio all’udienza del 5.10.2005, alla quale la causa era stata trattenuta in decisione senza la presenza del suo procuratore;

che l’intimata società non ha svolto attività difensiva;

Ritenuto che il procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto sul rilievo che l’omessa comunicazione della data fissata per la prosecuzione all’opponente, non comparso in udienza, integra violazione del principio del contraddittorio, con la conseguente nullità della sentenza emessa;

che tale rilievo è assolutamente puntuale, non risultando dall’acquisito fascicolo d’ufficio che al difensore del ricorrente sia stata data comunicazione della data fissata per la trattazione innanzi al diverso giudice di pace designato dal coordinatore;

che alla manifesta fondatezza del ricorso consegue la cassazione della sentenza con rinvio allo stesso ufficio del giudice di pace, in persona di diverso magistrato, perchè rinnovi il giudizio di opposizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Napoli in persona di diverso decidente.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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