LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5896-2010 proposto da:
P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE D’APPELLO BOLOGNA, ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI *****, CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI *****, COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA REGIONE EMILIA ROMAGNA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 86/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 20/11/2009, depositata il 09/12/2009;
R.G.N. 579/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. P.A., notaio in *****, veniva sottoposto all’ispezione prevista dall’art. 128, L.N. e dal R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 252 e ss.; in conseguenza delle relative verifiche, il Conservatore dell’Archivio Notarile Distrettuale di *****, in data *****, presentava richiesta alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Regione Emilia Romagna per l’avvio di procedimento disciplinare prospettando le seguenti ipotesi di illecito:
1 capo di incolpazione: violazione del R.D. n. 1326 del 1924, art. 54 per avere fatto uso di due procure rilasciate per scrittura privata autenticata, allegate al rogito ricevuto dal medesimo Notaio in data ***** di raccolta, portante rinuncia all’eredità, atto per il quale è stato ritenuto che fosse prescritta la forma dell’atto pubblico, con conseguente, asserite, violazione del principio di simmetria di cui all’art. 1392 c.c.;
2^ capo di incolpazione: violazione dell’art. 51, n. 10, L.N. per non avere apposto la propria sottoscrizione finale in calce al proprio rogito in data ***** di raccolta;
3^ capo di incolpazione: infrazione prevista e punita dagli artt. 28 e 138 bis. L.N., per avere ricevuto ed iscritto nel Registro delle Imprese il proprio rogito in data ***** di raccolta, portante costituzione della 39 servizi s.r.l. il cui oggetto sociale prevedeva tra le altre attività la “tenuta contabilità civile e fiscale ***** la redazione di bilanci annuali, di bilanci annuali, di bilanci infrannuali, con ciò integrando la asserita fattispecie di atto costitutivo nullo per illiceità dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2332 c.c., n. 2, in quanto le suddette attività si considerano riservate a professionisti iscritti in albi professionali e le società fra professionisti possono legittimamente essere costituite solo in forma di società di persone, in piena conformità alle disposizioni di cui al D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006”; il tutto, con la precisazione che detto notaio, al fine di porre rimedio a quanto sopra contestato, con suo rogito in data ***** di raccolta, stipulava un verbale di assemblea di detta Società, a mezzo del quale eliminava dall’oggetto sociale della stessa l’intera attività di redazione di bilanci annuali e di bilanci infrannuali precedentemente ivi ricompresa, ma è ivi rimasta l’attività di tenuta di contabilità civile e fiscale.
Dopo la produzione di memorie, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Regione Emilia Romagna, con provvedimento in data 5.03.2009, riteneva il P. colpevole dell’addebito di cui al capo uno di incolpazione infliggendogli la sanzione dell’avvertimento; dichiarava altresì il P. colpevole degli addebiti di cui ai capi di incolpazione due e tre, con conseguente irrogazione, rispettivamente, della sanzione pecuniaria di Euro 50,00 e di Euro 15.000,00.
A seguito del reclamo proposto dal P., la Corte d’Appello di Bologna, costituitosi l’Archivio Notarile Distrettuale di *****, con la decisione in esame depositata in data 9.12.2009, lo rigettava.
Ricorre per cassazione il P. con sei motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato archivio.
A seguito di provvedimento in data 29.9.2010 del Presidente della Terza Sezione Civile, la decisione della presente causa avviene mediante procedura camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (in relazione al primo capo di imputazione) si deduce violazione e falsa applicazione della L.N., art. 51, n. 3, artt. 136 e 144 nonchè R.D. n. 1326 del 1914, art. 54 e art. 519 c.c.; si afferma che la Corte di merito non ha assolutamente preso in considerazione le argomentazioni difensive del P., limitandosi a stabilire la violazione del principio di simmetria.
Con il secondo motivo si deduce (ancora in relazione al primo capo di imputazione) violazione del principio di legalità di nominatività e di tipicità dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, con violazione degli artt. 135, 136, 144 e 147 L.N. in combinato disposto con il R.D. n. 1326 del 1914, art. 54.
Con il terzo motivo si deduce (sempre in relazione al primo capo di imputazione) violazione del principio di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione combinata, conseguente alla violazione degli artt. 136 e 144, L.N., e relativo difetto di motivazione.
Con il quarto motivo, in relazione al secondo capo di incolpazione, si deduce violazione della L.N., art. 51, n. 10 nonchè degli artt. 137 e 144 L.N., e relativo difetto di motivazione.
Con il quinto motivo, riguardo al terzo capo di incolpazione, si deduce violazione dell’art. 28 e 138 bis, L.N. nonchè degli artt. 2380, 2423 e 2332 c.c..
Con il sesto motivo, sempre riguardo al terzo capo di incolpazione, si deduce violazione dell’art. 144, L.N., e relativo difetto di motivazione.
Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.
Quanto ai primi tre motivi, in relazione al primo capo di incolpazione, deve rilevarsi che del tutto infondata risulta la tesi in diritto del ricorrente, secondo cui la rinuncia all’eredità può anche essere fatta con scrittura privata autenticata, sia perchè contraria alla disciplina di cui agli artt. 519 e 525 c.c., come statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 4846/2003), sia perchè atto di notevole incidenza in tema di successione ereditaria, riguardo, in particolare, ai chiamati all’eredità e ai creditori.
Con riferimento al primo motivo di censura, condivisibile è pertanto il principio di simmetria, vale a dire della cosiddetta forma ad relationem della procura in questione in merito a detta rinunzia e sul punto, ampiamente motivata è la decisione impugnata.
In relazione, poi, agli ulteriori motivi riguardanti il secondo e terzo capo di incolpazione, è da rilevare che la Corte Territoriale ha fornito ampia e logica motivazione per quanto statuito e la sanzione concretamente applicata risulta del tutto adeguata alla gravità e pluralità dell’accertata infrazione, così come previsto dagli artt. 135 e 136, Legge Notarile.
Ogni ulteriore accertamento in ordine ai fatti contestati, quale documentalmente attestati, è inammissibile nella presente sede di legittimità.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato archivio notarile distrettuale di ***** comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011