Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.455 del 11/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EXIDE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 320 presso lo studio dell’avvocato PETTITI PRISCILLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLITANI VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7489/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2006 R.G.N. 6840/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato PETTITI PRISCILLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro di Nola, Sezione Distaccata di Pomigliano d’Arco, depositato in data 18.2.1994, M.P., premesso di essere socio della Cooperativa S. Giacomo a r.l., avente ad oggetto l’assunzione di lavori di facchinaggio, carico e scarico merci, rilevava di aver prestato sin dall’inizio la sua attivita’ lavorativa in favore ed alle dipendenze della Compagnia Generale Accumulatori s.p.a., utilizzando i macchinari di quest’ultima e sottostando al potere direttivo e alle disposizioni del personale della medesima. Il ricorrente, quindi, deduceva che si era realizzata un’ipotesi di appalto di mere prestazioni di lavoro, ai sensi della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 e, poiche’ il rapporto di lavoro subordinato era stato risolto verbalmente dalla societa’ CGA, chiedeva che, previa dichiarazione dell’esistenza del rapporto in questione (a tempo indeterminato), fosse dichiarata l’inefficacia del licenziamento con tutte le consequenziali pronunce.

Con sentenza in data 6.7.1997 il giudice adito dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e la CGA s.p.a.; dichiarava altresi’ la nullita’ del licenziamento irrogato dalla societa’ predetta al M. nel febbraio 1993;

ordinava la reintegra dello stesso nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del recesso sino a quello dell’effettiva reintegra.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Compagnia Generale Accumulatori s.p.a. lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

Il Tribunale di Nola, con sentenza in data 1.7.1998, accoglieva il gravame osservando che il M. era socio e non gia’ lavoratore dipendente della Cooperativa suddetta, con la conseguenza che la fattispecie prevista dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 non si era realizzata per la mancanza di un rapporto trilatero fra appaltante, appaltatore e lavoratore.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il M. rilevando, tra l’altro, che la configurabilita’ della fattispecie illecita prevista dalla L. n. 1369 del 1969, art. 1 non era in astratto preclusa dal fatto che il rapporto fra il lavoratore ed il soggetto interposto fosse di natura societaria e non di lavoro subordinato.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13373 dell’11.9.2003, accoglieva il ricorso sul punto, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa ad un altro giudice, che veniva designato nella Corte di appello di Napoli.

Con ricorso depositato l’8.9.2004 il M. procedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti della Compagnia Generale Accumulatori s.p.a., chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

Con sentenza in data 21.11 – 30.12.2006 il giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza resa dal Pretore di Nola, Sezione Distaccata di Pomigliano d’Arco, del 6.2.1997, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 4.10.1992; dichiarava la continuita’ giuridica del detto rapporto e per l’effetto condannava la societa’ resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, da determinarsi in separata sede.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Exide Italia s.r.l., quale incorporante per fusione la Compagnia Generale Accumulatori s.p.a., con sei motivi di impugnazione.

Il lavoratore intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

Col primo motivo di ricorso la societa’ lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: le risultanze probatorie in ordine alla natura di facchinaggio delle mansioni svolte dal M..

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, avendo basato la propria decisione sulle deposizioni dei testi indotti da parte ricorrente, non prendendo per contro in considerazione quelle rese dall’unico teste indicato dalla resistente; evidenziando che un corretto esame del contenuto delle predette dichiarazioni testimoniali poneva in rilievo che la richiesta di manodopera operata dalla societa’ nei confronti della Cooperativa S. Giacomo concerneva esclusivamente semplici uomini “di fatica” destinati a svolgere una attivita’ accessoria all’oggetto sociale, consistente nella produzione di batterie.

Il motivo non e’ fondato.

Sul punto rileva il Collegio che il giudice del merito e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle risultanze istruttore che ritenga piu’ attendibili ed idonee alla formazione di tale convincimento, essendo sufficiente, al fine della congruita’ della motivazione in ordine al relativo apprezzamento, che risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati, pur senza una esplicita confutazione degli altri non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. sez. lav., 10.5.2002 n. 6765).

Deve invero in proposito ribadirsi l’indirizzo consolidato in base al quale “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive” (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201;

Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

E nel caso di specie risulta evidente il preminente rilievo attribuito dalla Corte territoriale alla deposizione del teste D. D.A., quale soggetto ben informato dei fatti di causa per aver lavorato alle dipendenze della CGA sino all’ottobre del 1993, rilevando come le dichiarazioni dallo stesso rese avessero trovato sostanziale riscontro e conferma in quanto riferito dall’altro teste P.A., anch’esso dipendente della societa’.

In relazione al suddetto motivo di gravame ritiene il Collegio di dover rilevare altresi’ una evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, atteso che il ricorrente, nell’assumere la genericita’ ovvero la non corrispondenza delle dichiarazioni del P. con quelle del D.D., avrebbe dovuto riportare in ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto delle dichiarazioni suddette, in modo da consentire alla Corte di valutare l’effettiva esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che facciano riferimento all’atto o al documento interessato.

Col secondo motivo di ricorso la societa’ lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: le risultanze probatorie in ordine alla sussistenza o meno della subordinazione.

Osserva in particolare che erroneamente la Corte territoriale non aveva ritenuto rilevante, omettendo altresi’ di motivare sul punto, la circostanza per la quale la scelta dal lavoratore da inviare volta per volta presso la societa’ era effettuata dalla Cooperativa; ed erroneamente aveva affermato che il M. effettuava la propria attivita’ lavorativa sotto le direttive ed il controllo dei dipendenti della CGA s.p.a., sebbene nessuno dei testi escussi avesse fatto riferimento a siffatta attivita’ di controllo.

Neanche tale rilievo e’ fondato.

Ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la circostanza che la scelta del lavoratore da inviare presso la committente sia effettuata dall’appaltatore si appalesa del tutto irrilevante al fine di ritenere insussistente l’ipotesi di una illecita interposizione di manodopera, atteso che l’espletamento da parte dell’appaltatore della suddetta attivita’ di gestione (e quindi di designazione) del personale non e’ assolutamente idonea ad escludere la configurabilita’ della fattispecie vietata di cui alla L. n. 1369 del 1969, art. 1.

In relazione all’ulteriore profilo della suddetta censura, occorre evidenziare che la circostanza che il M. effettuava la sua attivita’ lavorativa sulla base delle direttive impartitegli dai dipendenti della societa’, implica necessariamente l’esistenza di un controllo sul rispetto delle direttive predette, per come si evince chiaramente dalle dichiarazioni del teste P., laddove lo stesso ha precisato che dava al M. “le disposizioni di lavoro in quanto il ricorrente doveva aiutarmi nell’attivita’ di montaggio”, di talche’ non puo’ dubitarsi che a tali direttive il M. dovesse attenersi, altrimenti l’attivita’ di montaggio del P. sarebbe risultata compromessa: il che equivale a dire che il P. controllava l’attivita’ del proprio aiutante.

E pertanto neanche sotto questo profilo il suddetto motivo di ricorso puo’ trovare accoglimento.

Col terzo motivo di ricorso la societa’ lamenta violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli arti 2094 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza nella fattispecie in esame degli elementi tipici della subordinazione, atteso che la societa’ si limitava a richiedere alla Cooperativa l’invio di un certo numero di lavoratori, e non aveva a propria diretta disposizione le energie del lavoratore assegnatogli (sulle quali pertanto non poteva in alcun modo far conto), in quanto la decisione se inviare il M. o altro lavoratore presso la societa’ richiedente si apparteneva esclusivamente alla Cooperativa medesima.

E rileva altresi’ che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza di un potere gerarchico, disciplinare e di controllo, basandosi esclusivamente sulla circostanza secondo cui il M. riceveva direttive.

Neanche tale rilievo e’ fondato.

Ed invero dall’impugnata sentenza emerge che il M., dal 4.10.1992 al 10.2.1993 ebbe a prestare la propria attivita’ lavorativa in maniera “assolutamente continuativa” presso la societa’ ricorrente. Tale circostanza e’ chiaramente indicativa di una stabile assegnazione del detto dipendente da parte della Cooperativa, di talche’ l’assunto della ricorrente, circa l’impossibilita’ di poter contare sulla effettiva presenza del lavoratore predetto, si appalesa chiaramente infondato, ove si osservi che la tesi della societa’ trova in buona sostanza il proprio fondamento sulla esistenza di una estemporanea assegnazione dei lavoratori da parte della Cooperativa, smentita, nel caso di specie, dalla ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale (la quale ha rilevato che nel periodo in questione, e quindi per un apprezzabile lasso di tempo, poteva ritenersi provato l’inserimento del M. nella struttura organizzativa della CGA s.p.a. in modo assolutamente stabile e continuativo).

In ordine alla rilevata carenza di un potere gerarchico, disciplinare e di controllo da parte della societa’ ricorrente, osserva il Collegio che trattasi di motivo che involge la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimita’. Ed invero, se pur la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sussunzione della fattispecie in esame nell’ipotesi normativa di cui all’art. 2094 c.c., in realta’ siffatta contestazione trova il proprio fondamento nella prospettazione da parte della ricorrente di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella data dal giudice di appello e piu’ favorevole alle proprie aspettative, risolvendosi in tal modo in un vizio di motivazione.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della stessa, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicita’ del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimita’ – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’ il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nella fattispecie in esame, la omessa, carente, e contraddittoria motivazione) che, per quanto si e’ detto, siano deducibili in sede di legittimita’.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha evidenziato come, alla stregua delle emergenze processuali, dovesse ritenersi che il M. prestava la propria attivita’ lavorativa sotto le direttive ed il controllo della dipendenti della societa’ committente, utilizzava esclusivamente attrezzature di proprieta’ di quest’ultima, svolgeva mansioni che non erano di facchinaggio ma si integravano con quelle espletate dai dipendenti della societa’, non concorreva quindi in alcun modo a realizzare un risultato produttivo autonomo riferibile alla Cooperativa della quale era socio.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla decisione assunta, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimita’. Il vizio non puo’ invero consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non puo’ trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Il suddetto motivo di ricorso non puo’ pertanto trovare accoglimento.

Col quarto motivo di ricorso la societa’ lamenta violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 2, della L. n. 300 del 1970, art. 18 e artt. 1218 o 2043 c.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare osserva che la Corte d’appello, dopo aver correttamente rilevato l’avvenuta interruzione del rapporto tra le parti ed evidenziato che non era stata raggiunta alcuna prova in ordine ad un asserito licenziamento intimato al M., aveva contraddittoriamente dichiarato la continuazione del rapporto tra le parti.

Il motivo non appare fondato, ove si osservi che l’assenza di prova in ordine alla risoluzione del rapporto in questione ad opera della societa’ ricorrente non si pone in alcun modo in contrasto con la dedotta interruzione “di fatto” del rapporto medesimo.

Col quinto motivo di ricorso la societa’ lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che la Corte d’appello, dopo aver dichiarato la continuita’ del detto rapporto di lavoro, aveva condannato la societa’ al risarcimento di un preteso danno rinviando per la quantificazione dello stesso ad altro giudizio, sebbene avesse rilevato la carenza di prova in ordine all’asserito licenziamento posto dal lavoratore a fondamento delle proprie richieste; e pertanto in tal modo aveva operato un inammissibile mutamento sia del petitum che della causa petendi.

Ritiene il Collegio di dover procedere ad una trattazione unitaria del suddetto motivo di ricorso assieme a quello di cui al successivo punto sesto, con il quale la societa’ lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della erroneita’ dell’impugnata pronuncia che aveva dichiarato la continuita’ del rapporto in questione che invece, per pacifico riconoscimento delle parti, si era risolto nel 1993.

Osserva il Collegio che e’ pacifico in giurisprudenza il principio che il giudice di merito ha il potere – dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione; tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto.

E pertanto il vizio di ultra o extra petizione ricorre allorche’ il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (in tal senso, Cass. sez. 2^, 16.7.1997 n. 6476).

Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Siffatta situazione si e’ verificata nel caso di specie, ove si osservi che il decidente, investito della questione avente come presupposto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la illegittimita’ del licenziamento disposto dalla societa’ datoriale con conseguente richiesta di reintegra nel posto di lavoro e condanna della societa’ al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegra, pur ritenendo la mancanza di prova in ordine al dedotto licenziamento, ha condannato la societa’ resistente al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, argomentando dalla affermata continuita’ giuridica del rapporto lavorativo in questione.

Orbene, posto che l’assunto di parte ricorrente, di cui al sesto motivo di ricorso, circa l’erroneita’ di tale ultima statuizione, si appalesa infondato, atteso che – per come detto – la Corte territoriale aveva ritenuto l’interruzione “di fatto” del suddetto rapporto e non l’avvenuta risoluzione dello stesso, deve senz’altro ritenersi il vizio di ultrapetizione dell’impugnata sentenza, di cui al quinto motivo del ricorso; ed invero la Corte di merito, ritenuta la carenza di prova in ordine al dedotto licenziamento, condannando la societa’ al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato posto dall’art. 112 c.p.c., avendo il lavoratore fondato la richiesta risarcitoria sulla asserita illegittimita’ del licenziamento.

Ne consegue che il decidente, pur ritenendo la continuita’ giuridica del rapporto lavorativo in questione sotto il profilo che dalla compiuta istruttoria era emersa solo una interruzione “di fatto” dello stesso, una volta riscontrata la carenza di prova in ordine all’asserito licenziamento, avrebbe dovuto consequenzialmente rigettare la domanda risarcitoria, in quanto fondata esclusivamente sulla esistenza e sulla illegittimita’ di tale licenziamento.

Si impone pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di ricorso (quinto), la cassazione sul punto dell’impugnata sentenza, ferme restando le ulteriori statuizioni.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della domanda di risarcimento proposta dal lavoratore.

In ordine alle spese del giudizio di merito, ritiene il Collegio di dover mantenere ferma la statuizione sul punto della Corte d’appello con compensazione di meta’ delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio di merito, avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda, e condanna della societa’ appellata al pagamento della restante meta’, liquidate nella misura disposta dalla Corte di rinvio, e con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nessuna statuizione va adottata per le spese del presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie parzialmente il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto (quinto) e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di M.P. di condanna della Compagnia Generale Accumulatori s.p.a., incorporata nella Exide Italia s.r.l., al risarcimento del danno. Conferma le statuizioni sulle spese del giudizio di merito. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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