LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAFVLE 3, presso lo studio dell’avvocato DANIELE DONATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE L’AURIGA ONLUS, A.N. (IN PROPRIO);
– intimati –
e sul ricorso n. 30278/2007 proposto da:
ASSOCIAZIONE L’AURIGA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’
SOCIALE, in breve, “ASSOCIAZIONE L’AURIGA ONLUS”, in persona del legale rappresentante pro tempore, A.N.,(IN PROPRIO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. SPONTINI 11, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato GENOVESE ROSALBA, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
C.T.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4592/2006 della CORTE D’APPELLO ci ROMA, depositata il 13/10/2006 r.g.n. 8405/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi (poi riuniti) notificati rispettivamente all’Associazione L’Auriga Onlus in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra A.N., ed a quest’ultima in proprio, C.T. deduceva di avere lavorato alle dipendenze de L’Auriga Onlus dall’1.9.2001 al 30.4.2002, percependo, nell’anzidetto arco di tempo, retribuzioni al di sotto dei minimi salariali di categoria fissati dalla contrattazione collettiva, senza essere stato assicurato presso l’INPS. Aggiungeva di essere stato licenziato in tronco verbalmente.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell’Associazione e della sua legale rappresentante al pagamento delle differenze retributive e che fosse dichiarata la inefficacia del licenziamento verbale intimatogli.
Si costituivano li Associazione L’Auriga Onlus e la A. in proprio, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Con sentenza del 16 luglio 2004, l’adito Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dall’1.9.2001 e la persistenza, per la inefficacia del licenziamento verbale intimato, del rapporto di lavoro; condanna in solido le parti convenute al pagamento della somma di Euro 3.698,86 per differenze retributive e della somma di Euro 1.023,73 (Comprensiva delle mensilita’ aggiuntive a titolo di retribuzione spettante dal 1.5.2002 al ripristino del rapporto di lavoro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e contribuzione previdenziale dovuta. Avverso tale decisione proponevano appello le parti soccombenti, censurandola sotto vari profili.
Si costituiva C.T. resistendo al gravame.
Con sentenza del 30 maggio – 13 ottobre 2006, la Corte di Appello di Roma, ritenuto, sulla base degli elementi di prova raccolti, che la risoluzione del rapporto non era avvenuta per licenziamento ma per iniziativa del lavoratore, riformava la decisione impugnata in tal senso, con assorbimento della questione sull’entita’ del risarcimento e confermava nel resto la decisione di primo grado. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre C.T. con un unico motivo.
Resiste l’Associazione L’Auriga Onlus in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra A.N., e questa in proprio, proponendo altresi’ ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Va poi, sempre in via preliminare, osservato che l’impugnata sentenza del 30 maggio – 13 ottobre 2006 risulta notificata al T. dalla stessa parte controricorrente il 23 gennaio 2007 presso il domicilio eletto dal primo nel precedente grado di giudizio, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sicche’ il ricorso in esame, a sua volta, notificato il 12 ottobre 2007, e’ stato proposto oltre il termine di decadenza previsto dal codice di rito, con conseguente sua inammissibilita’.
Invero, in base al combinato disposto di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 e all’art. 326 c.p.c., comma 1, il termine ultimo per l’impugnazione della sentenza de qua era rappresentato dalla data del 24 marzo 2007 (c.d. termine breve) e non dalla data del 12 ottobre 2007, come avvenuto.
Va soggiunto per completezza che il proposto ricorso e’ affetto da un altro profilo di inammissibilita’.
Con il proposto ricorso, infatti, C.T., denunciando omessa ed insufficiente motivazione, lamenta che il Giudice di appello avrebbe erroneamente ricostruito le modalita’ di cessazione del rapporto di lavoro, omettendo di valutare il diverso grado di attendibilita’ dei testimoni e parti ed omesso di esaminare una prova decisiva.
La doglianza, tuttavia, risulta priva del requisito di autosufficienza, si’ da consentire al Collegio di delibare in ordine alla rilevanza del dedotto assunto. Da cio’ discende l’inammissibilita’ dell’intero ricorso, sostanziandosi, esso, in detta unica censura.
Invero, qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poiche’, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimita’ sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l’indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non puo’ consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025).
Nella specie, il ricorrente, lamentando una omessa valutazione della diversa attendibilita’ delle deposizioni rese innanzi al Giudice di primo grado, avrebbe dovuto riportare le circostanze alle quali tali doglianze si riferirebbero; cio’ che non e’ avvenuto.
Anche il ricorso incidentale, con cui l’Associazione e, in particolare, la sig.ra A.N. denunciano la violazione dell’art. 38 c.c. nonche’ contraddittorieta’ di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deve dichiararsi inammissibile perche’ proposto tardivamente.
Ed invero, la stessa A. nel proprio controricorso, deducendo che la sentenza di appello e’ stata notificata alla controparte in data 23 gennaio 2007, e che il termine ultimo per l’impugnazione veniva a scadere il 24 marzo 2007, finisce col riconoscere la tardivita’ del proposto ricorso incidentale.
Infatti – come da consolidata giurisprudenza di questa Corte -, in tema di decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’art. 326 cod. proc. civ., comma 1 va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione e’ diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quell’attivita’ sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dal primo comma dell’art. 326 cod. proc. civ. nella notificazione della sentenza) che egli impone all’altra parte (ex plurimis, Cass. n. 191/2001).
La declaratoria di inammissibilita’ di entrambi i ricorsi induce a compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011