Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.487 del 11/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25637-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo Studio dell’avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1020/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE dell’8.5.09, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulii (per delega avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Lecce, riformando la statuizione di primo grado, all’esito della CTU espletata, dichiarava il diritto di C.O. alle maggiorazioni contributive previste dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per il periodo dal 1982 in poi. Letto il ricorso dell’Inps ed il controricorso del C.;

Rilevato che l’Inps ricorre con quattro motivi: perchè la indicazione di avere svolto, accanto ad altri compiti, mansioni di “Pompiere Ausiliario di stabilimento, per le quali, solamente, era stata riconosciuta dal CTU la esposizione qualificata, non figurava nel ricorso introduttivo, e neppure nell’atto di appello, ma solo nel corso del giudizio d’appello medesimo, in particolare attraverso un curriculum consegnato al CTU; censura inoltre la sentenza per non avere fissato il periodo lavorativo passibile di applicazione del coefficiente moltiplicatore e della conseguente rivalutazione, facendo la sentenza riferimento genericamente al periodo dal 1982 in poi; Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi sono condivisibili perchè la sentenza impugnata, nel riportare l’elenco delle mansioni svolte come indicate nel ricorso introduttivo, non ha incluso quelle di Pompiere Ausiliario di stabilimento, nè ha dato atto che queste venivano menzionate nell’atto di appello; si tratta peraltro di questione decisiva perchè proprio all’espletamento di queste mansioni è stato ricollegato il superamento della soglia di legge per il diritto alla rivalutazione;

Ritenuto che anche l’ultimo motivo di ricorso è manifestamente fondato, perchè, senza determinazioni temporali, non è dato sapere quale sia il periodo, ultra decennale, in cui si deve effettuare la rivalutazione; non è chiaro infatti nè il momento preciso dell’anno 1982 da cui partire, nè il termine finale che può essere appunto anche ultradecennale, purchè per tutta la sua durata vi sia stato il superamento della soglia di legge;

Questa Corte infatti ha già affermato, con la sentenza n. 4950 del 6 aprile 2002, che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che, anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale, sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto;

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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