Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.488 del 11/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26451-2009 proposto da:

L.S.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO GIANCARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (A.S.P. DI PALERMO) *****, succeduta a titolo universale in tutti i rapporti della soppressa Azienda USL N. ***** di Palermo, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LI VIGNI GIORGIO, giusta procura ad litem in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1802/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 6/11/08, depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Greco Giancarlo, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

uditi gli Avvocati De Santis Guido e Li Vigni Giorgio, difensori della controricorrente che si riportano agli scritti e depositano delibere di conferimento d’incarico;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che concorda con la relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata del 26 novembre 2008 con cui la Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Ausl n. ***** di Palermo avverso la statuizione di primo grado perchè aveva presentato la impugnazione con riserva dei motivi, che poi non aveva provveduto a depositare; la Corte territoriale affermava che vi erano giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti costituite, che erano L.S.G. ed altri;

Letto il ricorso del L.S.G. con cui lamenta la immotivata compensazione delle spese.

Letto il controricorso della Ausl e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Vista la memoria depositata dalla AUSL;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 20598 del 30/07/2008 che “Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”.

Rilevato che nella sentenza impugnata nulla è stato dedotto per giustificare detta compensazione.

Ritenuto che il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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