LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 164-2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1798/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 3 0.10.08, depositata il 30/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.I. contro l’Inps per il pagamento dell’indennità di maternità in relazione al parto del 29.4.1999; nonostante la domanda amministrativa fosse stata proposta il 26.3.1999 e l’azione giudiziaria fosse iniziata il 21.2.2001, e quindi dopo un anno e trecento giorni, la Corte escludeva si fosse verificata la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 per la mancanza di un provvedimento esplicito dell’Istituto contenente le indicazioni prescritte dal comma 5, medesimo art.;
Letto il ricorso dell’Inps con cui si deduce la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4, essendosi verificata la decadenza dall’azione giudiziaria; La assicurata è rimasta intimata;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè sulla questione della decadenza si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12718 del 29/05/2009, con cui si è affermato: “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5, medesimo art. 47".
Ritenuto che il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo essendosi verificata la decadenza; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011