LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2760-2010 proposto da:
C.M.S. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRANGELI FABRIZIO D., giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 245/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 25.3.09, depositata il 20/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Clementina Pulii (per delega avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Perugia rigettava la domanda proposta da C.M.S. nei confronti dell’Inps, per ottenere la pensione di anzianità dal 1996;
la Corte territoriale riconosceva che la medesima era in possesso del requisito assicurativo, ma che la domanda non poteva essere accolta, giacchè la ricorrente aveva continuato a lavorare ben oltre il 1996 e fino al 31 dicembre 2001, onde la richiesta pensione di anzianità non poteva esserle riconosciuta retroattivamente; nè la prestazione spettava a titolo risarcitorio, non essendo neppure allegata la natura del danno patito;
Letto il ricorso della soccombente con due motivi e il controricorso dell’Inps;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Vista la memoria depositata dalla ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, quanto al primo motivo, non è vero che la pensione di anzianità consente l’espletamento di attività lavorativa, giacchè proprio la disposizione che l’ha istituita, L. n. 153 del 1969, art. 22, prescrive come requisito la cessazione dell’attività lavorativa, mentre la norma invocata in ricorso, D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, attiene alla diversa questione del cumulo (consentito in certa misura) tra redditi da lavoro e pensione di vecchiaia e di invalidità, senza ricomprendervi le pensioni di anzianità per cui è causa;
Parimenti infondato è il secondo motivo, non potendo la Corte territoriale procedere, neppure in via equitativa, ad alcuna liquidazione del danno conseguente all’erronea ricostruzione della posizione assicurativa, in mancanza di ogni allegazione, da parte della ricorrente, sulla natura del pregiudizio subito, patrimoniale e morale (Cass. SU n. 6572/2006 e n. 3677/2009);
Ritenuto che la memoria non propone elementi atti a disattendere la relazione e che pertanto il ricorso va rigettato e che non si deve provvedere per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in precedenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011