LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1339-2010 proposto da:
S.B. *****, SA.PI.LU.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 8, presso lo studio dell’avvocato MELONI GIANLUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALLENA GIANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MELIORBANCA SPA, F.M.;
– intimati –
sul ricorso 1344-2010 e 1339/2010 proposto da:
SA.PI.LU., S.B., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell’avvocato MELONI GIANLUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALLENA GIANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MELIORBANCA SPA, C.C., F.M.;
– intimati –
avverso le sentenze n.ro 1271/2009 e 1272/09 del TRIBUNALE di SASSARI del 18.9.09, depositate il 02/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Gianni Allena che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
RITENUTO
quanto segue:
p.1. Sa.Pi.Lu. e S.B. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza n. 1272 del 2 ottobre 2009, con la quale il Tribunale di Sassari ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da loro proposta avverso il provvedimento del 18 aprile 2008, con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la loro istanza intesa a sollecitare la sospensione, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., della aggiudicazione della loro azienda agricola all’aggiudicatario F.M., intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare a loro carico, iscritta con il n. 151 del 1996 e riunita a quella n. 155 del 1998.
Il ricorso – iscritto al n. r.g. 1344 del 2010 – è stato proposto oltre che contro il F., contro la Meliorbanca s.p.a. e C. C..
p.1.1. I medesimi ricorrenti hanno proposto altro ricorso straordinario – iscritto al n. 1339 del 2010 – avverso la sentenza n. 1271 sempre del 2 ottobre 2009, con cui lo stesso Tribunale ha dichiarato inammissibile per pretesa tardi vita, l’opposizione agli atti da loro proposta – con l’invocazione delle stesse ragioni fatte valere avverso l’ordinanza di diniego della sospensione nell’altro giudizio di opposizione – contro il decreto di trasferimento dell’8 maggio 2008, successivamente emesso dal Giudice dell’Esecuzione.
Questo ricorso è stato proposto contro il F. e la Meliorbanca, ancorchè la sentenza impugnata risulti resa anche nei confronti della s.p.a. Banco di Sardegna, da essa qualificata come interveniente, pur senza spiegazioni al riguardo.
p.1.2. In entrambi i ricorsi non v’è stata resistenza degli intimati.
p.2. Essendo entrambi i ricorsi soggetti, quanto alla regolamentazione del giudizio di legittimità, alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere decisi con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. e congiuntamente, per il fatto che riguardano due opposizione agli atti esecutivi relative alla stessa procedura esecutiva, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata ai ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero.
p.3. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(….) 3. – Il ricorso iscritto al n. 1344 del 2010, cui va data priorità di trattazione, in quanto concerne giudizio di opposizione avverso un atto, la denegazione dell’esercizio del potere di sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., le cui ragioni di pretesa illegittimità sono state poi dedotte come ragioni di illegittimità derivata del decreto di trasferimento impugnato con l’opposizione oggetto del secondo ricorso – appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
Invero, nell’esposizione della vicenda di cui è processo nel ricorso si fa riferimento:
a) alla formulazione di un’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione affinchè esercitasse il potere di cui all’art. 586 c.p.c.;
b) al diniego di accoglimento di tale istanza con un’ordinanza del 18 aprile 2008, che venne poi impugnata con l’opposizione agli atti;
c) ad una stima peritale prodotta nel corso del giudizio di opposizione agii atti.
Gli atti sub a) e sub b) sono atti che fanno parte del processo esecutivo e, dunque, in originale dovevano essere presenti in quel fascicolo, riguardo al quale non si sa se venne acquisito temporaneamente al fascicolo del giudizio di opposizione agli atti.
Ora, quanto agli atti sub a) e sub b) non sì dice se e dove, naturalmente in copia, sono stati prodotti in questa sede, come necessario a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Quanto all’atto sub c) non si indica come e dove era stato prodotto nel giudizio di opposizione agli atti e, ancora una volta, se e dove sia stato prodotto in questa sede. Inoltre, mentre si riproduce – peraltro senza dire se integralmente od in parte – il contenuto della citata ordinanza, non altrettanto si fa per l’istanza e per la stima peritale.
Ne risulta inosservato il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che, quale precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del ricorso per cassazione, impone l’onere di indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda (si vedano in termini, per i documenti, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010; per gli atti processuali, si vedano Cass. n. 22266 del 2008 e, di recente, Cass. n. 4201 del 2010).
4. – Il ricorso iscritto al n. 1339 del 2010 appare, viceversa fondato, quanto al primo motivo, con cui si censura l’unica ratio deciderteli che giustifica la sentenza impugnata con detto ricorso, cioè quella che le ragioni poste a base dell’opposizione contro il decreto di trasferimento avrebbero dovuto farsi valere contro l’ordinanza dispositiva della vendita e che tanto determinava la conseguenza che l’opposizione avrebbe dovuto proporsi tempestivamente rispetto ad essa, mentre era tardiva contro il decreto di trasferimento.
Tale motivazione, in quanto giustificativa di una declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione proposta, è manifestamente erronea.
Invero, la tempestività dell’opposizione agli atti contro un atto di esecuzione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2 si deve necessariamente correlare alla conoscenza dell’atto impugnato e, quindi, ad esso. Onde se l’opposizione è tempestiva rispetto a tale momento e, tuttavia, deduce ragioni che, in quanto già deducibili contro atti esecutivi pregressi, conclusivi di una fase subprocedimentale anteriore, e non dedotte contro di essi, risultano ormai divenute irrilevanti per il consolidamento di quegli atti per difetto di impugnazione con una tempestiva opposizione agli atti, la circostanza palesa l’infondatezza nel merito della nuova opposizione proprio perchè pretende di far ricadere sull’atto impugnato una nullità che era relativa all’atto precedente e che, per non essere stata fatta tempestivamente valere, è divenuta ormai irrilevante, o meglio risulta sanata e, dunque, non ha potuto produrre effetti sull’atto successivo.
In sostanza, l’opposizione in tali casi è fondata su una causa petendi inidonea a giustificare l’annullamento dell’atto impugnato ed è, pertanto, infondata in iure sulla base delle stesse allegazioni dell’opponente.
Nella fattispecie, dunque, il Tribunale, postosi nell’ottica di ritenere che le doglianze proposte avverso il decreto di trasferimento avrebbero dovuto farsi valere contro l’ordinanza di vendita, avrebbe dovuto, in coerenza con tale valutazione (fondata od erronea che fosse), far luogo a decisione sul merito dell’opposizione e rigettarla. Non già dichiararla inammissibile, come invece ha fatto.
Ne consegue che la sentenza n. 1271 del 2009 dovrebbe essere cassata.
All’esito della sua cassazione, peraltro, l’eventuale riunione dei due ricorsi e l’adozione di una decisione coeva ed anzi preliminare logicamente quanto all’altro ricorso, ove dovesse essa articolarsi secondo quanto sopra proposto, cioè con la declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 1344 del 2010 e, quindi, con il passaggio in giudicato della sentenza sull’opposizione avverso il diniego della sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., evidenzierebbe una situazione per cui la Corte si verrebbe a trovare nella condizione di decidere sul merito quanto all’opposizione contro il decreto di trasferimento, dando rilievo necessario alla statuizione di rigetto della prima opposizione, la quale avrebbe determinato automaticamente l’infondatezza delle ragioni poste a base della seconda.
Si dovrebbe, dunque, fare luogo a cassazione della sentenza n. 1271 del 2009 ed a decisione nel merito di rigetto dell’opposizione sulla base del detto giudicato.
La circostanza che in tal modo perdurerebbe sempre un esito negativo quanto al giudizio di opposizione agli atti, salvo la diversità della formula decisoria, sembrerebbe rendere inutile un’eventuale ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della s.p.a.
Banco di Sardegna”.
p.2. Il Collegio preliminarmente, stante le ragioni di connessione già indicate dalla relazione, riunisce i due ricorsi.
Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nella memoria i ricorrenti muovono rilievi che non appaiono in alcun modo idonei a superarle.
In riferimento alle valutazioni espresse dalla relazione quanto al ricorso iscritto al n.r.g. 1344 del 2010, la memoria sostiene anzitutto l’irrilevanza dell’istanza con cui si sollecitava il potere di sospensione della vendita e dell’ordinanza impugnata con l’opposizione agli atti, assumendo che il ricorso non si fonderebbe su tali atti, perchè i relativi motivi riguarderebbero vizi della sentenza emergenti dalla sua motivazione.
Si tratta di una affermazione del tutto apodittica, cui, dunque, non si dovrebbe neanche replicare. Tuttavia, si osserva che, censurando i motivi la valutazione del giudice di merito sul mancato esercizio del potere di sospensione della vendita per incongruità del prezzo offerto, non si comprende come la Corte – ai fini della valutazione dei pretesi errores in indicando denunciati, da condurre naturalmente sulla base di una valutazione di adeguatezza al fatto sostanziale e processuale – non dovesse essere posta nella condizione di conoscere le ragioni emergenti dalla detta istanza, sulle quali si era pronunciata l’ordinanza impugnata con l’opposizione agli atti, nonchè quelle espresse nell’ordinanza stessa. Di modo che è palese che i motivi si “fondano” su di essi, nel senso che per l’apprezzamento della loro idoneità a giustificare la cassazione della sentenza la Corte doveva essere messa in grado di conoscere il contenuto di quegli atti. E’ sufficiente osservare che la loro conoscenza, oltre ad essere necessaria per valutare i vizi denunciati, potrebbe evidenziare una situazione idonea a comportare solo la correzione della motivazione o addirittura la constatazione di una situazione giustificativa della cassazione, ma con decisione nel merito della controversia.
Riguardo al rilievo di mancata indicazione specifica degli atti citati, i ricorrenti non si preoccupano di farsi carico delle argomentazioni della giurisprudenza citata nella relazione, com’era loro onere, onde il Collegio non ritiene dovuta alcuna osservazione.
p.3. Il Collegio osserva, altresì, che ricorrono effettivamente le condizioni per la decisione sul merito riguardo al secondo ricorso, quello iscritto al n.r.g. 1339 del 2010.
I ricorrenti, ferma la condivisione delle ragioni di cassazione della sentenza impugnata con detto ricorso, dissentono dalla valutazione della relazione riguardo alle condizioni per la decisione del merito ed al suo tenore, assumendo che la reiezione in via definitiva dell’opposizione agli atti conseguente all’esito del ricorso n. 1344 del 2010, non spiegherebbe effetti di giudicato sul giudizio di cui al ricorso n. 1339 del 2010. La ragione su cui si fonda tale assunto è palesemente priva di fondamento, là dove è dedotta assumendosi che, essendo il potere di sospensione della vendita di cui all’art. 586 c.p.c. esercitabile dal giudice dell’esecuzione fino al decreto di trasferimento, l’esito del giudicato sulla ordinanza che aveva negato la sospensione non spiegherebbe effetti sul giudizio di impugnazione del decreto di trasferimento.
Si tratta di un’argomentazione che trascura di considerare che – come dice il ricorso alla pagina 4 – le ragioni poste a base dell’impugnazione del decreto di trasferimento erano quelle stesse fatte valere contro l’ordinanza di reiezione della sospensione della vendita. E’ quanto dire che il decreto di trasferimento era stato impugnato per una illegittimità derivata per effetto dell’illegittimità dell’ordinanza de qua. Ne discende che, consolidatasi la legittimità di tale ordinanza per effetto della reiezione del ricorso n. 1344, non si vede come al giudicato su di essa e, quindi, sulle ragioni poste a fondamento dell’opposizione oggetto del ricorso n. 1339 del 2010 non si debba dare il rilievo indicato dalla relazione.
p.4. Conclusivamente, il ricorso iscritto al n.r.g. 1344 di 2010 è dichiarato inammissibile.
Il ricorso iscritto al n.r.g. 1339 del 2010 è accolto e la sentenza cassata. Ricorrendo le condizioni per la decisione sul merito dell’opposizione agli atti che oggetto del relativo giudizio, la Corte pronunciando su di essa la rigetta.
p.5. Sul ricorso iscritto al n.r.g. 1344 del 2010 non è luogo a provvedere.
Sul ricorso iscritto al n.r.g. 1339 del 2010 la cassazione e decisione nel merito impone di provvedere sulle spese dell’intero giudizio. Davanti al giudice di merito si era costituito il F..
L’accoglimento del ricorso per cassazione, posto a fronte dell’esito definitivo del giudizio, induce all’esito di una valutazione complessiva, a compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n.r.g. 1344 del 2010. Accoglie il ricorso iscritto al n.r.g. 1339 del 2010. Cassa la sentenza con esso impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l’opposizione agli atti contro il decreto di trasferimento. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio oggetto del ricorso n. 1339 del 2010. Nulla per le spese sul ricorso iscritto al n. 1344 del 2010.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011