LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.C. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso l’avvocato LIVI VITTORIA ANGELA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERI’
UGO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.S. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato TRICERRI LAURA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAL POGGETTO ANDREA, CECCHI SILVIA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1462/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata l’11/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilita’ o per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2-12-2002, S.C. chiedeva fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del coniuge R.S., con addebito per quest’ultimo. Chiedeva altresi’ l’affidamento dei figli minori, l’assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno a carico del padre per i figli.
Si costituiva R.S., che si opponeva alla pronuncia di addebito e chiedeva l’affidamento della figlia CA..
Assunti i provvedimenti urgenti da parte del Presidente del Tribunale di Firenze, svolta attivita’ istruttoria nella fase davanti al Giudice Istruttore, precisate le conclusioni e assegnata la causa a sentenza, il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 23-9-2005, pronunciava la separazione con addebito al marito; affidava la figlia CA. al padre e il figlio D. alla madre, assegnava la casa coniugale alla S..
Il R. proponeva appello avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 18-2-2006, denunciando la pronuncia di addebito e la mancata previsione di un contributo a carico della madre per il mantenimento di CA.. Costituitosi il contraddittorio, la S. chiedeva rigettarsi l’appello.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 16-6-2006, accoglieva parzialmente l’appello, in punto addebito.
Ricorre per Cassazione la S., sulla base di due motivi.
Resiste, con cotroricorso, R.S..
La S. ha depositato memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 143 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la Corte di merito avrebbe ritenuto necessaria, ai fini dell’addebito, la ripetizione e reiterazione dei comportamenti posti in essere in violazione dell’art. 143 c.c. Il motivo, cosi’ come e’ proposto, va rigettato, in quanto infondato. Da un lato, infatti, ai fini della pronuncia di addebito, non e’ sufficiente la violazione dei doveri tra i coniugi, ai sensi dell’art. 143 c.c. dovendo sussistere un rapporto di diretta causalita’ tra la predetta violazione e l’intollerabilita’ della convivenza, quale presupposto della separazione giudiziale, ai sensi dell’art. 151 c.c., comma 1;
dall’altro, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, di regola non appare sufficiente, ai fini dell’addebito, un singolo episodio, dovendosi necessariamente effettuare una valutazione complessiva del comportamento delle parti e della relativa efficacia causale nella crisi coniugale (tra le altre, Cass. n. 9472 del 1999). D’altra parte, la stessa collocazione della previsione sull’addebito (apparendo nettamente preminente l’elemento dell’intollerabilita’ della convivenza), la sua eventualita’, il riferimento ulteriore “ove ne ricorrano le circostanze”, fa ritenere che negli intendimenti del legislatore l’addebito assuma un carattere di sicura eccezionalita’.
Dovrebbe quindi trattarsi di violazioni particolarmente gravi che diano causa all’intollerabilita’ della convivenza.
La giurisprudenza ha peraltro precisato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi che potrebbero compararsi soltanto con comportamenti altrettanto gravi ed omogenei dell’altro coniuge (sul punto, Cass. n. 7321 del 2005; n. 11844 del 2006).
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione, nonche’ violazione degli artt. 151 e 143 c.c. anche in relazione all’art. 116 c.p.c. sostenendo che il giudice a quo non avrebbe considerato alcuni gravi episodi di violenza fisica emergenti, dall’istruttoria in primo grado, e avrebbe ritenuto erroneamente non costituenti violazione dei doveri coniugali alcuni episodi di infedelta’, parimenti emersi dall’istruttoria espletata.
Quanto agli asseriti episodi di infedelta’, va precisato che la sentenza impugnata chiarisce, con motivazione adeguata e non illogica, che non era stata raggiunta prova dell’infedelta’, ma solo un atteggiamento eccessivamente confidenziale che il R. avrebbe tenuto con persone di sesso femminile”.
Al contrario, si ravvisa palese vizio di motivazione, la’ dove il Giudice a quo si riferisce ad “isolati episodi di ingiurie”, senza darne compiuta descrizione e valutazione.
Lamenta infatti la ricorrente la sussistenza di gravi episodi di violenza subita, come emersi dall’istruttoria (deposizione del teste P.: un manrovescio da parte del marito che scaravento’ la donna sul divano; una presa per il collo che provoco’ arrossamento e grande paura e agitazione).
Entro questi limiti il motivo va accolto.
Conclusivamente,va accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovra’ valutare gli episodi di violenza emersi dall’istruttoria, ai fini della pronuncia di addebito e pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione. che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011