Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.515 del 12/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9474/2006 proposto da:

I.F.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANZA FRANCESCO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G. *****;

– intimato –

sul ricorso 12169/2006 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato BALSANO LANZA FORTUNATA DI SCALEA giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

I.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANZA FRANCESCO giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 429/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO Sezione Terza Civile, emessa il 4/3/2005, depositata il 09/04/2005, R.G.N. 1119/02;

udita la relazione defila causa svolta nella Pubblica udienza del 27/10/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per la estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Con citazione del 20 settembre 1993 I.F.P. propose opposizione avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato a pagare a L.G. la somma di L. 52.500.000, oltre interessi e spese, in forza di scrittura privata sottoscritta il *****.

L’opposto, costituitosi in giudizio, contestò le avverse deduzioni.

Con sentenza depositata l’11 giugno 2001 il giudice adito revocò l’ingiunzione e, in accoglimento della domanda proposta dal L., tenuto conto di quanto già corrisposto, condannò lo I. a pagare il residuo importo di L. 19.500.000, oltre interessi dal 21 novembre 1988 nonchè l’ulteriore somma in futuro determinanda in via definitiva ed in atto comunque non quantificatile fino alla chiusura del fallimento di F.A..

Su gravame principale di L.G. e incidentale di I.F.P. la Corte d’appello di Palermo, in data 19 aprile 2005, in riforma della decisione impugnata, ha condannato I.F.P. a pagare a L.G. la somma di Euro 12.394,97, oltre interessi legali e spese di lite, nella misura di un terzo.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione I. F.P. formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso L.G., proponendo altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalli parti e dai loro avvocati.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 cod. proc. civ., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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