LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 564/2006 proposto da:
OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D’ITALIA O.N.P.M.I. *****
in persona del suo legale rappresentante pro tempore DON C.
M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell’avvocato BRIGIDA FERDINANDO MARIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TOSINVEST ITALIA S.A.S. DI G.P.S. – GESTIONE PARTECIPAZIONI SANITARIE S.R.L. così trasformatasi da TOSINVEST SANITA’ S.R.L. ed a sua volta incorporante la HOSPITAL APPIA S.R.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4559/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Quarta Civile, emessa il 21/10/2004, depositata il 10/11/2004, R.G.N. 8830/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito l’Avvocato FERDINANDO MARIO BRIGIDA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
La Corte:
OSSERVA con atto 22 dicembre 2005 e date successive l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia ha proposto, nei confronti la Tosinvest Italia s.a.s. di G.P.S., Gestione Partecipazioni Sanitarie, ricorso per la cassazione della sentenza 21 ottobre – 10 ottobre 2004 della Corte di appello di Roma, affidato a 4 motivi;
– la Tosinvest Italia s.a.s. di G.P.S., Gestione Partecipazioni Sanitarie ha resistito, con controricorso a tale ricorso;
– successivamente alla proposizione del ricorso e alla fissazione della udienza di discussione, l’ente ricorrente ha depositato, il 4 novembre 2010 atto di rinuncia agli atti e all’azione (atteso l’avvenuto trasferimento, in proprietà, degli immobili oggetto di controversia alla società controricorrente) in data 26 ottobre 2010;
– tale ultimo atto è stato sottoscritto, oltre che dal ricorrente personalmente, anche dal suo difensore e notificato alla società controricorrente San Raffaele s.p.a. (incorporante la originaria controricorrente);
– questa ultima, a sua volta, ha notificato atto di accettazione alla rinuncia agli atti e all’azione, con compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto anche dal suo difensore;
– il P.G., ritenuta la ritualità della rinuncia, ha chiesto venga dichiarata l’estinzione del procedimento;
– rileva la Corte che la rinuncia al ricorso, in rito ammissibile, da parte del ricorrente, è rituale e deve, pertanto, pronunciarsi l’estinzione di questo processo di Cassazione, compensate tra le parti le spese di lite di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011