Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.517 del 12/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9172/2006 proposto da:

G.A.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE Caterina, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FIORE Maurizio, DE NICOLA PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. *****, BANCA CARIGE S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA *****;

– intimati –

sul ricorso 13550/2006 proposto da:

R.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato AMENTA PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BISSOCOLI GIOVANNI giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

G.A.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE CATERINA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FIORE MAURIZIO, DE NICOLA PAOLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA CARIGE S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA *****;

– intimata –

sul ricorso 13843/2006 proposto da:

BANCA CARIGE S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA ***** in persona del suo rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell’avvocato CASSINELLI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

G.A.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE CATERINA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE NICOLA PAOLO, FIORE MAURIZIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1109/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA Sezione Seconda Civile, emessa l’11/10/2005, depositata il 10/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/10/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ANDRIOLA (per delega dell’Avv. GIOVANNI BISSOCOLI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dei ricorsi incidentali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

R.A., premesso di essersi resa aggiudicataria, nella procedura esecutiva promossa da CARIGE s.p.a. nei confronti di S.L., di un appartamento con annesso box sito in ***** e di avere già ottenuto, in forza di tale titolo, la consegna dell’immobile principale, notificava al debitore esecutato atto di precetto per ottenere il rilascio dell’autorimessa.

Proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., G. A.A.M., coniuge dello S., la quale assumeva di essere comproprietaria del bene, acquistato in regime di comunione legale; di essere rimasta del tutto estranea alla procedura esecutiva, e di avere pertanto diritto, dopo essere stata ingiustamente escomiata dell’appartamento, di rimanere nel possesso del box.

Resistevano R.A. e CARIGE s.p.a., chiamata in causa dalla prima al fine di essere manlevata, in caso di soccombenza, entrambe contestando la fondatezza dell’opposizione.

Nell’ulteriore corso del processo esecutivo, la G. proponeva altra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., comma 2, che veniva riunita alla prima.

Con sentenza del 5 luglio 2001 il Tribunale di Chiavari in accoglimento dell’opposizione, dato atto in dispositivo della preesistenza alla esecuzione di validi titoli di comproprietà del box in oggetto, in favore della G., per la quota di un mezzo, come tale non trasferita all’aggiudicataria, dichiarava che quest’ultima non aveva titolo, nei limiti della predetta quota, di agire esecutivamente per il rilascio del box, con conseguente inefficacia del decreto di trasferimento nei confronti dell’opponente, e condanna di CARIGE a tenere indenne R.A. da ogni effetto pregiudizievole alla stessa derivante dalla sentenza.

Su gravame principale di CARIGE e incidentale di R.A., la Corte d’appello di Genova, in data 10 dicembre 2005, in riforma della decisione impugnata, rigettava l’opposizione.

Così motivava il giudicante il suo convincimento:

a sostegno dell’impugnazione CARIGE s.p.a. aveva addotto la mancanza di prova del diritto di comproprietà sull’immobile fatto valere dall’opponente, con riferimento all’epoca del pignoramento;

– essendo l’atto di assegnazione del cespite, da parte della cooperativa, intervenuto in un momento in cui i coniugi non avevano ancora optato per il regime di separazione, l’immobile doveva ritenersi acquistato in comunione;

sussistendo il requisito della comproprietà, il decreto di trasferimento non poteva, in tesi, essere fatto valere come titolo esecutivo nei confronti del terzo rimasto estraneo all’esecuzione;

– l’opponente aveva altresì dimostrato il suo perdurante possesso del box, il che la esonerava dai maggiori oneri probatori imposti dall’esperimento dell’azione di revindica, alla quale avrebbe altrimenti dovuto fare ricorso;

considerato che entrambi gli impugnanti avevano chiesto il rigetto della proposta opposizione, andava tuttavia verificato se, ex art. 2919 cod. civ., la prova della diritto dominicale, sia pure pro quota, di G.A.A.M. sul box e del possesso dello stesso, era di per sè sufficiente a ostacolare il rilascio imperniato sul titolo esecutivo costituito dal decreto di trasferimento;

nella fattispecie era mancato il riscontro della opponibilità del diritto vantato dalla G. al creditore pignorante CARIGE, ex art. 2919 cod. civ., erroneamente data per scontata dal Tribunale.

Il diritto dominicale dell’opponente era infatti inopponibile all’aggiudicataria in ragione della diversità di regime tra comunione ordinaria e comunione legale (Cass. n. 4003 del 2003 e Corte cost. n. 311 del 1988), e del fatto che il bene espropriato era gravato da ipoteca concessa concordemente da entrambi i coniugi a garanzia di un mutuo elargito da CARICE allo S., coniuge dell’opponente;

– per il vittorioso esperimento della sua opposizione la G. avrebbe dunque dovuto dedurre e dimostrare il requisito finale, concernente l’esistenza di limitazioni ex artt. 186 e 190 cod. civ., al diritto del creditore procedente di assoggettare l’immobile nella sua interezza ad espropriazione forzata;

– sennonchè non scio ciò non era avvenuto, ma, anche a voler ammettere che il mutuo contratto dallo S. fosse destinato a soddisfare un interesse personale e non familiare, l’ipoteca continuava pur sempre a gravare per intero sull’immobile in comunione, ex art. 186 cod. civ., lett. a). In tale contesto, l’opposizione non poteva essere accolta, mancando il requisito di cui all’art. 2919 cod. civ., seconda parte.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, G.A.A.M., articolando due motivi.

Resistono con due distinti controricorsi R.A. e CARIGE s.p.a., proponendo altresì, entrambe, ricorsi incidentali condizionati affidati a un unico motivo, a fronte dei quali G.A.A.M. ha notificato, a sua volta, controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da G.A.A. M., da CARIGE s.p.a. e da R.A. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Oggetto della critica è l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato la diversità di regime tra comunione ordinaria e comunione legale nè che il bene espropriato era stato gravato da ipoteca concessa concordemente da entrambi i coniugi a garanzia di un mutuo elargito da CARIGE allo S..

Così argomentando, la Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, posto che nessuna delle controparti aveva mai contestato l’opponibilità al creditore procedente del titolo di acquisito della G..

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2919 e 2913 cod. civ., art. 2914 cod. civ., n. 1, artt. 2915, 186 e 190 cod. civ..

Deduce che, in base al disposto dell’art. 2919 cod. civ., la vendita forzata trasferisce all’aggiudicatario i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione. Nella fattispecie il decreto di trasferimento, reso all’esito di una procedura esecutiva immobiliare alla quale la G. era rimasta estranea, non aveva potuto trasmettere all’aggiudicataria che i diritti spettanti all’esecutato sui beni staggiti, ovvero la quota indivisa pari alla metà del box. Aggiunge che la verifica della opponibilità all’acquirente dei diritti acquistati dai terzi sulla cosa andava condotta esclusivamente con riferimento all’art. 2913 cod. civ., art. 2914 cod. civ., n. 1, e art. 2915 cod. civ., norme in base alle quali unico elemento dirimente, ai fini indicati, è l’anteriorità o meno della trascrizione dell’atto di acquisto a quella del pignoramento. Conseguentemente l’opponibilità del diritto dominicale della G., sicuramente acquistato e trascritto prima del pignoramento, non poteva essere messa in dubbio. Del tutto erroneamente, poi, la Corte d’appello aveva richiamato gli artt. 186 e 190 cod. civ., che, nel disciplinare gli obblighi gravanti sui beni della comunione, a tal fine distinguendo tra debiti della comunione e debiti personali, non privano affatto il contitolare del bene della sua legittimazione passiva in qualsivoglia procedura. Del resto nessuna delle controparti aveva nè allegato nè dimostrato che il mutuo fosse stato contratto nell’interesse della famiglia, mentre l’intervento della G. al momento della sua concessione in veste di terza datrice di ipoteca escludeva semmai che il prestito avesse natura di debito della comunione.

2 Con un unico motivo CARIGE s.p.a., nel suo ricorso incidentale condizionato, denuncia violazione dell’art. 2919 cod. civ., insufficienza e contradditorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Oggetto della critica è l’affermazione del giudice di merito secondo cui il bene in contestazione doveva ritenersi acquistato dai coniugi in regime di comunione e, che tale acquisto era sufficiente a dimostrare il requisito della comproprietà ai fini dell’operatività del principio per cui il decreto di trasferimento non può essere fatto valere come titolo esecutivo nei confronti del terzo il quale, proprietario e possessore (o comproprietario e compossessore) del bene, in forza di titolo opponibile al creditore procedente, sia tuttavia rimasto estraneo alla procedura esecutiva.

Così argomentando, il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno della dichiarazione resa in atto pubblico dallo S., il quale si era dichiarato unico titolare del cespite, di talchè mancherebbe la prova del diritto di comproprietà fatto valere dall’opponente.

3 Con un unico motivo R.A. lamenta, a sua volta, per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale, violazione dell’art. 2697 cod. civ., art. 2727 cod. civ., e segg., insufficienza e contradditorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura si appunta contro la ritenuta sussistenza, in capo alla G., del possesso del bene staggito. Le circostanze richiamate dalla Corte d’appello, per motivare, in parte qua, il suo convincimento, quali, tra l’altro, la stessa proposizione del ricorso per rilascio del cespite e il contenuto del verbale di accesso dell’ufficiale giudiziario in data 12 novembre 1999, sarebbero per vero contraddette dall’avvenuta acquisizione del possesso dell’appartamento, in ragione della funzione pertinenziale del box. Aggiunge che, contrariamente all’assunto del giudice di merito, la mancanza di prova in ordine al possesso del box, la quale andava comunque verificata d’ufficio, era stata specificamente eccepita nella comparsa conclusionale di primo grado.

4 I motivi del ricorso principale e quelli dei due ricorsi incidentali devono essere scrutinati congiuntamente, per l’inestricabile connessione delle questioni hinc et inde prospettate.

I primi sono fondati, mentre non lo sono gli altri.

Nell’esposizione delle ragioni di tale decisione si ritiene opportuno partire dalla verifica della correttezza della ricostruzione operata dal giudice di merito in ordine allo stato giuridico e di fatto del box del quale l’aggiudicataria ha chiesto il rilascio.

Ciò comporta, per evidenti ragioni di economia, che l’esame delle censure svolte nei ricorsi incidentali viene anticipato rispetto alla, collocazione che esso dovrebbe altrimenti avere, in ragione del carattere condizionato di tali mezzi.

4.1 Il giudice di merito, partendo dal rilievo, conforme a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice, che, in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte dei singolo socio è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale, poichè solo con la conclusione di tale negozio il socio consegue, irrevocabilmente, la proprietà dell’alloggio, ha ritenuto che il bene staggito rientrasse nella comunione legale, avendolo lo S. acquisito al proprio patrimonio in costanza di matrimonio, ben prima di optare per il regime di separazione.

Ed è significativo che tale affermazione non sia stata contestata nè da parte di CARIGE, nè da parte dell’aggiudicataria.

Ciò di cui si duole la prima è invece che il giudice di merito non abbia tenuto nella dovuta considerazione la dichiarazione, resa dal marito della G., nel 1992, in occasione della stipula di altro contratto di mutuo, di essere l’unico ed esclusivo proprietario del cespite, avendo, nelle more, regolato i rapporti patrimoniali con il coniuge.

A confutazione di tali critiche è invero sufficiente rilevare che, con riferimento alla comunione legale, regolata dall’art. 177 cod. civ., e segg. – comunione senza quote, finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia e nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto tutti i beni che vi ricadono (confr. Cass. civ. 9 ottobre 2007, n. 21098) – è necessario distinguere tra scioglimento e divisione: il primo, in quanto determina la cessazione del regime de quo; la seconda, in quanto pone fine alla contitolarità sui beni posseduti.

Ne deriva che correttamente la Curia territoriale, preso atto, da un lato, dell’intervenuta stipula, in data 31 dicembre 1983, di una convenzione matrimoniale che ha determinato la cessazione del regime di comunione legale; e, dall’altra, della mancata allegazione e dimostrazione di una intervenuta divisione del beni che nella stessa ricadevano, ormai oggetto di comunione ordinaria, ha valutato positivamente la sussistenza del requisito della (com)proprietà del bene, implicitamente considerando inconferente, ai fini della prova che i coniugi erano altresì addivenuti alla divisione e che il cespite in contestazione era stato attribuito al coniuge dell’opponente, la dichiarazione dello stesso richiamata da CARIGE, che di quella prova era certamente onerata.

Del resto, stante il carattere meramente labiale di quanto asserito dallo S., il rilievo dell’assenza di prova in ordine alla cessazione dello stato di comunione non necessitava di particolare impegno argomentativo, essendo massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 407).

5 Infondate sono altresì le censure formulate dall’aggiudicataria R.A. alla ritenuta sussistenza del requisito del possesso del box in capo all’opponente.

Il giudice di merito ha motivato sul punto rilevando sia che la stessa proposizione del ricorso per rilascio escludeva l’intervenuto escomio della G., quanto meno in favore dell’aggiudicataria; sia che dal verbale di accesso dell’ufficiale giudiziario in data 12 novembre 1999 emergeva che l’opponente era rimasta nel godimento del box, in tale prospettiva negando rilievo alla natura giuridica di pertinenza dello stesso.

Ritiene il collegio che, a prescindere dalla tempestività o meno della contestazione del requisito del possesso in capo all’opponente, le argomentazioni addotte dal decidente a sostegno del suo convincimento, argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico e ispirate a criteri di comune buon senso, resistano alle critiche dell’impugnante le quali, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge, in realtà inesistenti, e di vizi motivazionali, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

Non è superfluo aggiungere, con particolare riguardo all’assunto della R. secondo cui, in ragione della funzione pertinenziale del box, rispetto all’appartamento, la perdita del possesso di quest’ultimo, quale bene principale, implicava, per presunzione grave, precisa e concordante, anche la perdita del possesso della pertinenza, che la proposizione del ricorso per rilascio conferma in maniera invincibile la correttezza del riferimento del giudice a quo allo scollegamento, ormai consumatosi, tra potere in concreto esercitato sull’una e potere in concreto esercitato sull’altra cosa, e dunque tra stato di fatto del bene principale e stato di fatto della pertinenza.

6 Resta a questo punto da verificare la fondatezza delle critiche alla ritenuta soggezione del bene staggito alla funzione di garanzia propria dei beni della comunione legale, di cui artt. 186 e 190 cod. civ., nonchè all’opponibilità alla G. degli esiti di una procedura esecutiva condotta esclusivamente nei confronti del coniuge.

Con riferimento alla prima questione, mette conto rilevare che la nascita del debito azionato da CARIGE in un momento in cui il bene era ancora oggetto di comunione legale impone di affermare, in via di principio, la perdurante inerenza del bene stesso al regime di responsabilità patrimoniale dei coniugi sancito nelle norme codicistiche innanzi richiamate. Si ritiene, invero, a tutela dei terzi, che il sistema di garanzie ivi delineato non venga meno tout court perciò solo che i coniugi, optando per un diverse regime patrimoniale, trasformino la comunione legale in comunione ordinaria.

Quel che tuttavia rileva in questa sede è che la natura familiare del debito, necessaria perchè il bene in comunione ne risponda per intero (confr. Cass. civ. sez. un. 4 agosto 1998, n. 7640; Cass. civ. 2 agosto 1997, n. 7169), è stata oggetto di un rilievo officioso da parte della Corte territoriale, all’esito di un dialogo processuale in cui tale natura, giammai dedotta nè dall’aggiudicataria, nè da CARICE, doveva semmai ritenersi implicitamente smentita proprio dal tenore delle contestazioni sollevate da quest’ultima, in quanto volte a criticare esclusivamente (confr. pag. 7 della sentenza impugnata) l’asserito diritto di comproprietà sull’immobile da parte dell’opponente all’epoca del pignoramento.

Il carattere meramente assertivo e l’estraneità al thema decidendum del giudizio di gravame delle affermazioni del giudice a quo investono anche la valorizzazione – in chiave, sembra, di prova della inerenza all’interesse della famiglia dell’obbligazione contratta dallo S. dell’ipoteca a suo tempo concessa dalla G. sul bene staggito, per la quota di sua spettanza. Sta di fatto, invero, che la garanzia reale non è stata azionata dal creditore, pacifico essendo che CARIGE non si è avvalsa delle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario, di cui all’art. 602 cod. proc. civ., e segg..

La novità di tali questioni, giammai dibattute tra le parti, che qualifica come terza via la soluzione adottata dalla Corte d’appello, mentre comporta l’irrilevanza, ai fini che qui interessano, della individuazione della parte gravata degli oneri deduttivi e probatori in ordine al carattere familiare del credito azionato da CARIGE, impone di ritenere pienamente fondate le doglianze formulate sul punto nei due motivi del ricorso principale. E tanto a prescindere da quanto di qui a poco si dirà in ordine agli effetti della estraneità della G. alla procedura esecutiva sfociata nell’acquisto della R..

7 Tirando le fila del discorso è ora possibile esaminare le censure all’assunto della Curia territoriale secondo cui all’accoglimento dell’opposizione osterebbe la mancanza dei requisito di cui all’art. 2919 cod. civ., seconda parte, critiche anche queste fondate, per le seguenti ragioni.

E’ anzitutto vero che, ragionando in termini di opponibilità del diritto vantato dalla G. al creditore procedente e, conseguentemente, all’assegnataria, e richiamando il disposto della predetta norma nella parte in cui sancisce che non sono opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione, il giudice di merito ha confuso istituti invincibilmente diversi.

Valga al riguardo considerare che il decidente aveva addotto, a sostegno del giudizio di infondatezza della tutela azionata dall’opponente, la pretesa soggezione del diritto dominicale dalla stessa vantato alla soddisfazione di un debito di carattere asseritamente familiare. Sennonchè tale soggezione, oltre a essere questione estranea al thema decidendum del giudizio di gravame, per quanto innanzi detto, è cosa affatto diversa dalla ipponibilità richiamata nell’art. 2919 cod. civ., seconda parte.

Questa ha invero a che fare con la regola che presidia la circolazione dei beni immobili regola in virtù della quale, posto che gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che hanno a qualunque titolo acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione degli atti medesimi, anche gli effetti del pignoramento si producono dalla data della sua trascrizione, di talchè, secondo l’inequivoco disposto dell’art. 2914 cod. civ., n. 1, non possono pregiudicare il creditore pignorante (e l’aggiudicatario per il tramite del disposto di cui all’art. 2919 cod. civ.) le alienazioni, ancorchè aventi data anteriore al pignoramento, che siano trascritte in data successiva al pignoramento stesso. Nè può essere posto in dubbio che, non solo gli atti negoziali compiuti dal debitore, ma le stesse vendite intervenute nel processo esecutivo siano soggette a trascrizione, tanto vero che l’art. 586 cod. proc. civ., u.c., enuncia il principio che il decreto di trasferimento costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari, oltre che titolo esecutivo per il rilascio.

8 Va a questo punto affrontato il problema della congruità del mezzo di tutela azionato e del risultato utile conseguibile dall’opponente.

Pacifico che nella specie non v’è stata notifica del pignoramento dell’immobile indiviso alla G., ex art. 599 cod. proc. civ., comma 2 – formalità alla quale sì riconosce peraltro la sola, limitata finalità di imporre al comproprietario non debitore il divieto di addivenire alla divisione senza ordine del giudice (confr.

Cass. civ. 11 novembre 1975, n, 3803; Cass. civ. 2 agosto 1997, n. 7169), deve ritenersi che efficacemente la G. ha fatto valere, col mezzo dell’opposizione alla esecuzione, che il bene acquistato dall’aggiudicataria apparteneva a chi aveva subito l’espropriazione solo per la metà. E invero, essendo rimasta nel possesso dell’immobile, la stessa non aveva necessità di ricorrere alla reivendicatio della quale, anzi, non ricorrevano i presupposti.

Per altro verso, la statuizione del giudice di merito in ordine alla ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (piuttosto che ex art. 619 cod. proc. civ.) quale rimedio spendibile dal possessore al fine di paralizzare l’esecuzione per rilascio (confr. Cass. civ. 10 novembre 1993, n. 11090), non è stata impugnata ed è, come tale, coperta da giudicato.

Ne deriva che il ricorso principale deve essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto: a norma dell’art. 2919 cod. civ., la vendita forzata trasferisce all’acquirente (tutti e solo) i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione. Ferma per il proprietario la possibilità di esperire l’azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., ove abbia perduto il possesso, in caso di esecuzione per rilascio, minacciata in base a titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’espropriazione forzata immobiliare, l’opposizione, cui è legittimato il possessore del bene, può essere proposta per far accertare che il bene oggetto della vendita forzata non apparteneva (o non apparteneva tutto) al soggetto che ha subito l’espropriazione, ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante e agli intervenuti, apparteneva per intero o pro quota all’opponente, di talchè l’acquirente non ha diritto di procedere all’esecuzione.

Accolto il ricorso principale, rigettati i ricorsi incidentali, non ostando alla decisione della causa la necessità di procedere a ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, in applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello.

La difficoltà delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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