LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20962/2006 proposto da:
C.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE Carolina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARACCIOLO GIULIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. *****, in persona del Commissario Liquidatore Dott. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA Gregorio, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
R.G., ASSITALIA S.P.A., G.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 16/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, emessa il 29/12/2005, depositata il 27/01/2006 R.G.N. 32/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato GEROMEL DONATELLA (per delega dell’Avv. CAROLINA VALENSISE);
udito l’Avvocato IANNOTTA ALESSANDRI (per delega dell’Avv. GREGORIO IANNOTTA);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso conforme istituzione di merito ex art. 384 c.p.c., e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 gennaio 2006 la Corte di appello di Reggio Calabria, per quel che interessa in questa sede, accoglieva l’appello principale di C.D. avverso la omologa decisione del Tribunale di Locri del 12 ottobre 1999 e liquidava il risarcimento dei danni riconosciuti al C., determinati in una somma maggiorata degli interessi e rivalutazione solo alla data della messa in l.c.a. della FIRS, presso cui era assicurato l’autocarro investitore ed avvenuta il 23 maggio 1994, a seguito del sinistro verificatosi l'***** – nel quale il C. aveva riportato gravi lesioni personali.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la FIRS Italiana di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a..
La resistente FIRS ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente a quanto eccepisce la resistente il ricorso non necessita del quesito di diritto perchè rivolto contro una sentenza depositata in data anteriore al 2 marzo 2006.
L’unica doglianza pone come punto centrale della questione, che il Collegio è chiamato a risolvere consiste nel decidere se la rivalutazione e gli interessi, richiesti, debbano fermarsi al momento in cui la FIRS è stata posta in l.c.a., come statuito dal giudice dell’appello oppure debbano comprendere anche il periodo successivo agli eventi concorsuali della procedura liquidatoria.
Osserva il Collegio che il motivo è fondato.
Di vero, le S.U. di questa Corte con sentenza n. 5289/98 hanno statuito che il danno risarcito, in ipotesi del genere, va insinuato al passivo della procedura concorsuale nella intera entità oggettiva del danno, comprensiva del pregiudizio da svalutazione monetaria ed interessi anche per l’importo maturato nel periodo successivo alla soglia degli eventuali concorsuali della procedura liquidatoria (di seguito, Cass. n. 10490/01; n. 4130//09; n. 4677/98).
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte di appello di Reggio Calabria, che in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia la sentenza impugnata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011