Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.56 del 03/01/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7237-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/02/2006 r.g.n. 584/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega ANNA MARIA ROSARIA URSINO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

rilevato che con ricorso notificato il 23-28 febbraio 2007, la s.p.a.

Poste Italiane ha chiesto, con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 23 febbraio 2006, con la quale la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – al contratto di lavoro intercorso con L.D. decorrente dall’1 marzo 1999, a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle, a titolo di risarcimento danni, le retribuzioni perdute dall’atto di messa in mora;

che, in particolare, la ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonchè il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dei verbali di intesa sindacale successivi e, infine, per omessa motivazione circa un fatto decisivo, attinente alle conseguenze economiche tratte dalla ritenuta illegittimità del termine;

che alle domande della società ha resistito con controricorso la lavoratrice;

che, con atto del 27 febbraio 2009, depositato in cancelleria prima dell’udienza, le parti hanno raggiunto, in sede sindacale, una conciliazione stragiudiziale della controversia;

che, con memoria ex art. 378 c.p.c., la L. ha pertanto chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o di cessazione della materia del contendere tra le parti;

ritenuto che, per effetto dell’accordo conciliativo raggiunto tra le parti, è venuto meno l’interesse ad agire della società ricorrente e che pertanto il relativo ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di questo giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti, nello spirito della regolamentazione della controversia intervenuta tra le stesse nel verbale di conciliazione suddetto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472