Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.567 del 12/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bergamo n. 3, presso lo studio dell’Avv. Amos Andreoni; rappresentato e difeso dall’Avv. BARCAGLIONI Enrico del foro di Ancona per procura in calce ad atto di costituzione di nuovo difensore in data 2.11.2010, rep. n. 68282;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via delle Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti PULLI Clementina, Nicola Valente ed Alessandro Riccio per procura in atti;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE ENTRATE;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 486/06 della Corte di Appello di Ancona del 10.11.2006/6.12.2006 nella causa n. 266 R.G. 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14.1 2.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito l’Avv. Enrico Barcaglioni per il ricorrente e l’Avv. Clementina Pulii per l’INPS;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 10.06.1999, L.C. conveniva in giudizio l’INPS e il Ministero del Tesoro per sentir dichiarare il suo diritto a fruire della pensione di inabilità e successivamente, al compimento del 65^ anno di età, della pensione sociale, con condanna dei convenuti all’erogazione delle richieste provvidenze.

I convenuti nel costituirsi eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva.

All’esito, disposta ed effettuata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Ancona con sentenza n. 15 del 14.01.2004, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglieva, il ricorso nei confronti dell’INPS e dichiarava il diritto del ricorrente alla pensione sociale di cui al D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, in qualità di invalido al 100%, con decorrenza dal primo giorni successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell’INPS alle relativa erogazione.

Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata riformata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 486 del 2006, che ha respinto la domanda proposta dal L., osservando che questi non aveva maturato, con decorrenza anteriore al compimento dei 65^ anni, il diritto alla pensione di inabilità civile, sicchè non avrebbe potuto godere della pensione sociale sostituiva prevista dal D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8.

Il L. ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’INPS resiste con controricorso.

L’intimato Ministero non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il L. sostiene che il giudice di appello ha fatto malgoverno delle richiamate norme, in quanto e gli aveva maturato il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità, trasformatasi il mese dopo in assegno sociale con il compimento dei sessantacinque anni in data 8 maggio 1997, dopo che aveva presentato la relativa domanda amministrativa il 6 maggio 1997.

Ciò posto, il ricorrente osserva che nella situazione così delineata la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda non comporta il disconoscimento della rivendicata provvidenza, come stabilito dal giudice di appello, essendo l’erogazione della prestazione cosa diversa e temporalmente successiva rispetto all’accertamento del diritto.

Da parte sua l’INPS contesta l’assunto di parte ricorrente e sostiene la correttezza dell’impugnata decisione.

Questo Collegio, valutate le opposte linee difensive e relative argomentazioni a sostegno, ritiene di condividere quanto sostenuto dal ricorrente.

Questa Corte in analoga fattispecie ha affermato il principio di diritto, secondo il quale nel caso in cui gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale, prevista dall’art. 19 della medesima legge, opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagata neanche un rateo della pensione di inabilità e di debba corrispondere direttamente la pensione sociale (Cass. 7043 del 24 marzo 2009).

Tale orientamento è peraltro in linea con altro principio più volte affermato da questa stessa Corte, per cui la pensione e l’assegno di inabilità di cui alla richiamata L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 – non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti, il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionata con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che comunque ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. n. 509 del 1988 (Cass. n. 5640 del 2006). La domanda amministrativa per la pensione di inabilità può essere quindi proposta solo prima del compimento dei 65 anni e deve essere accolta quando si accerti che lo stato invalidante del ricorrente si è perfezionato prima di tale data.

2. In conclusione il ricorso merita accoglimento e per l’effetto l’impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda del L. va accolta alla stregua dei richiamati principi, essendo risultato, come già detto, che nel caso di specie l’istanza amministrativa per la sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale è stata proposta prima del raggiungimento del sessantacinqiuesimo anno di età e che prima di tale data i requisiti socio-economici si erano perfezionati.

Va pertanto dichiarato il diritto del L. all’assegno sociale dal 1 giugno 1997, con condanna l’INPS al pagamento della prestazione con accessori della L. n. 412 del 1991, ex art. 16, comma 6.

Quanto alle spese va così deciso:

– per quelle di primo grado, con riferimento alla posizione dell’INPS, resta confermata la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado;

– quelle di secondo grado e del presente giudizio vanno poste a carico dell’INPS e si liquidano come da dispositivo a favore del ricorrente;

– per quelle relative ai rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze va disposta la compensazione per i giudizi di merito e del giudizio di cassazione, atteso che nei confronti di tale Ministero in primo grado è stato riconosciuto difetto di legittimazione passiva, mentre nel giudizio di secondo grado e nel presente giudizio lo stesso Ministero non si è costituito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di L.C. all’assegno sociale dal 1 giugno 1997 e condanna l’INPS al pagamento della prestazione con accessori della L. n. 412 del 1991, ex art. 16, comma 6. Conferma la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado e condanna l’INPS alle spese di secondo grado, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 1200,00 per onorari, nonchè alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 44,00 oltre Euro 1200.00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Compensa le spese dell’intero processo nei rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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