LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.B., L.O., nella qualità di eredi testamentari di M.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Lunigiana n. 6, presso lo studio del Dott. Gregorio D’Agostino, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti INTILIOSANO Pietro e Luciana del foro di Messina come da procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pio tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 145/06 della Corte di Appello di Messina del 9.2.2006/29.03.2006 nella causa n. 861 R.G. 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 4.09.1996, M.A., premesso di essere inabile e di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di essere impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro per sentir accertare il suo diritto all’indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e conseguentemente per sentirlo condannare al pagamento di tale provvidenza.
Il resistente Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito il Tribunale di Patti, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 82 del 1999 accoglieva la domanda, con riconoscimento della richiesta provvidenza dal dicembre 1995.
Tale decisione, appellata dal M., è stata confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 145 del 2006, che ha ritenuto spettante l’indennità di accompagnamento con la suddetta decorrenza, e ciò sulla base degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio di primo grado, il quale, richiamato in appello per svolgere indagini peritali sugli atti, ha depositato relazione.
Gli eredi del M. ricorrono per cassazione con unico motivo variamente articolato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), sotto doversi profili.
Anzitutto deducono che il consulente di ufficio non ha fornito alcuna spiegazione circa la fissazione della decorrenza dell’indennità di accompagnamento dal dicembre 1995, e ciò anche in relazione agli insufficienti accertamenti medici, che si erano concentrati soprattutto su esame psichiatrico senza alcuna considerazione delle note difensive del 7 febbraio 2006.
I ricorrenti denunciano poi contraddittoria ed illogica motivazione, sostenendo che è stata fissata l’anzidetta decorrenza con riferimento ad esiti di ischemia cerebrale subita dal M. nel *****, benchè nei certificati medici risalenti al ***** e dalla visita medica del ***** risultasse già un alto grado di emiparesi.
I ricorrenti eccepiscono inoltre vizio di motivazione, in quanto il consulente di ufficio si è basato esclusivamente su un esame psichiatrico, del tutto irrilevante, essendo stato affetto il M. da malattia mentale sin da bambino.
I ricorrenti lamentano infine omesso esame da parte del giudice di appello dei rilievi, contenuti nella perizia di parte depositata con le anzidette note difensive del 7.02.2 006, nei confronti della consulenza di ufficio, che evidenziavano la presenza di esiti di ischemia cerebrale dal *****.
2. Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattesi, in quanto si traducono in un apprezzamento contrario alla valutazione del giudice di appello, il quale, richiamandosi alla consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto di fissare la decorrenza dell’indennità di accompagnamento dal dicembre 1995 e non dalla data della domanda amministrativa del 23.03.1989.
Non assume poi decisiva rilevanza il richiamo alle dette note difensive, che ponevano in rilievo gli esiti dell’ischemia cerebrale sofferta dal M., in quanto il giudice di appello, ha condiviso le affermazioni del consulente tecnico di ufficio, che aveva chiarito come per l’eventuale anticipo della decorrenza sarebbe stato necessario conoscere se il deficit derivante dall’emiparesi fosse stato di grado elevato o meno. Aspetto quest’ultimo, che secondo il consulente non emergeva dalla documentazione medica in atti.
Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cass. 11 gennaio 2000. n. 225; Cass. 8 agosto 1998. n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142).
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Nessuna pronuncia per le spese va emessa per le spese nei confronti del Ministero, che non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011