Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.572 del 12/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3857-2005 proposto da:

EQUITALIA UMBRIA SpA denominazione sociale assunta da EQUITALIA PERUGIA SpA a far data dal 31/12/2009 a seguito della efficacia civilistica della fusione per incorporazione di EQUITLAIA TERNI SpA (già SERVIZI RISCOSSIONI TRIBUTI TERNI SPA – SERIT TERNI SpA) C.F.

***** in EQUITALIA PERUGIA SpA (già SORIT SpA) nella persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLTNI 13, presso lo studio dell’avvocato FILIE’ MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MINUCCI STEFANO;

– ricorrente –

contro

P.F., PREFETTURA DI TERNI nella persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1749/2004 del GIUDICE DI PACE di CHIARAVALLE CENTRALE, depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato MASSIMO FILIE’ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Servizi Riscossione Tributi Terni spa – concessionaria per la provincia di Terni – propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1749/04 depos. in data 3.11.2004 con la quale il Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, accogliendo la domanda proposta da P.F. (diretta acchè, ai sensi dell’art. 209 C.d.S., venisse dichiarata la prescrizione del credito riportato nella cartella esattoriale n. *****), dichiarava prescritto il credito suddetto, condannando la SERIT spa e la Prefettura di Terni al pagamento in favore dello stesso P., della somma di Euro 222,70, già versata dal medesimo in forza del condono fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002.

Il ricorso per cassazione si fonda sulla base di 4 motivi; gli intimati non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che la ricorrente ha depositato unitamente al ricorso per cassazione, copia autentica della sentenza impugnata, priva però di una pagina (pag. 2). Per costante giurisprudenza di questa S.C. la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione quando – come nella fattispecie – non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e di conseguenza anche le ragioni poste alla base della pronuncia (Cass. n. 1392 del 05/03/1986; Cass. n. 4687 del 12/05/1999; Cass. n. 3254 del 17/02/2005). Nel caso in esame, in specie, non è possibile comprendere, in conseguenza della rilevata incompletezza della pronuncia, la natura dell’azione proposta da P.F. nel suo ricorso introduttivo avanti al giudice di Pace di Chiaravalle Centrale.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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