LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7916/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria Rosaria (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato DI BACCO Lorenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 184/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/03/2006 r.g.n. 1632/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega ANNA MARIA ROSARIA ORSINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 7.2 – 3.3.2006, confermò la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso a decorrere dal ***** tra la Poste Italiane spa e C.V..
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su un motivo.
L’intimato C.V. ha resistito con controricorso.
In corso di causa è stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.
Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).
Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011