Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.582 del 12/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE CA’D’ORO s.a.s. di Franco Giuliani & C., con sede in *****, in persona dell’accomandatario G.F., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 47, presso l’avv. Corti Pio che, in unione all’avv. Dario Baragiola di Busto Arsizio, la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G. e B.M., entrambi residenti a *****, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rivellese Mario, del Foro di Sala Consilina e Daniela Cipelletti del Foro di Varese; elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio legale Lattanzi Bucarelli Rivellese, in Roma, via Cicerone n. 28;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello ai Milano n. 214/2005, depositata il 31 gennaio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/12/2010 dal consigliere Dott. Bruno BIANCHINI;

udito l’avv Pio Corti difensore della ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. e B.M. citarono innanzi al Tribunale di Varese la s.a.s. Immobiliare CA’ D’ORO di Franco Giuliani & C. chiedendo – per quello che qui ancora conserva interesse- che venisse emessa sentenza a’ sensi dell’art. 2932 cod. civ., al fine di acquistare la proprieta’ di un appartamento sito in ***** identificato con il n. 7, palazzina n. 2, di via ***** nonche’ di un locale da adibire ad autorimessa e delle proporzionali quote di comproprieta’, giusta contratto preliminare del ***** rimasto inadempiuto per fatto della convenuta, promittente venditrice. La Immobiliare CA’ D’ORO si costitui’, resistendo alle richieste degli attori. L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 397/2001 trasferi in capo ai C. – B. la proprieta’, oltre che dell’appartamento; della zona adibita ad autorimessa e delle parti comuni, anche delle aree esterne di pertinenza, previo pagamento, da parte degli attori, di L. 6.770.000 oltre IVA. La Corte d’Appello di Milano, decidendo sull’impugnazione della Immobiliare CA’D’ORO, dichiaro’ inammissibile la domanda relativa al trasferimento della proprieta’ anche delle aree esterne di asserita pertinenza dell’appartamento (in quanto proposta tardivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni), confermando nel resto la gravata decisione; in particolare la Corte di merito – per quello che ancora rileva in questa sede- respinse il primo motivo di gravame diretto a censurare la decisione del Tribunale di Varese di non riconoscere, all’accordo transattivo raggiunto dalle parti all’udienza del 27 giugno 1996, l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso la s.a.s. Immobiliare CA’ D’ORO sulla base di due motivi; si sono costituite le parti C. – B. con controricorso; non sono state presentate memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla difesa dei controricorrenti, per mancanza, nelle copie del ricorso stesso: della data di conferimento della procura speciale; della sottoscrizione del conferente G. F., socio accomandatario della Immobiliare CA’ D’ORO, nonche’ dell’autenticazione della procura speciale da parte del difensore.

1/a – Detta eccezione e’ priva di fondamento in quanto, dall’esame della copia notificata del ricorso, emerge che la procura in questione e’ stata stilata non solo in calce a tale atto ma anche immediatamente dopo la sottoscrizione dello stesso nonche’ prima della relata di notifica; ne deriva che, costituendo la procura e l’autentica della sottoscrizione del G. corpo unico con il ricorso e, aggiungasi, con la relata di notifica (stilata nel medesimo foglio, per lo meno per quanto riguarda la notifica al C.) la procura, da qualificarsi speciale, deve dirsi conferita dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello e, quanto meno, contestualmente all’affidamento del ricorso per la notifica (cfr, ex multis, Cass. 19971/2009).

2 – Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. – ed occorrendo, degli artt. 1326 e 1372 cod. civ., nonche’ dell’art. 100 c.p.c. – assumendo che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto – in cio’ confermando la decisione del Tribunale di Varese – che l’effetto di eliminazione della res litigiosa, da attribuire alla transazione consacrata nel verbale dell’udienza del 27 giugno 1996, fosse condizionato all’adempimento dell’accordo transattivo; con il secondo e connesso motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 a cagione dell’omessa o quanto meno contraddittoria motivazione posta alla Corte territoriale a fondamento della surriferita decisione.

3 – Entrambe le censure partono dal presupposto che il raggiungimento di un accordo transattivo avrebbe determinato, per cio’ solo, il venir meno dell’interesse alla pronunzia di merito: aggiunge la ricorrente che le condotte successive, in esecuzione di tale accordo, avrebbero potuto semmai rilevare in diversa sede, fermo restando l’effetto incidente sull’interesse a proseguire nel giudizio.

3/a – L’assunto di partenza dell’argomentazione sopra esposta non e’ condivisibile in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’istituto, di costruzione giurisprudenziale, della cessazione della materia del contendere, non riconducendola ad uno specifico schema negoziale – nella fattispecie: della transazione – ma verificando concretamente se permanesse, nei C. – B., un interesse a continuare il giudizio: viene pertanto a cadere la censura di violazione delle norme disciplinanti la transazione.

3/b – Posto il principio che l’interesse alla pronunzia di merito permane se le parti non abbiano raggiunto una completa composizione delle reciproche posizioni sostanziali, appare altresi’ corretta la motivazione della Corte di Appello – cosi’ dovendosi disattendere anche il secondo motivo di ricorso, sorretto dal richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5 – quando presta adesione all’analoga decisione del Tribunale di Varese in base al rilievo che, dopo l’udienza del 27 giugno 1996 – in cui venne manifestata la volonta’ di procedere stragiudizialmente alla vendita entro il 30 settembre 1996 – vi furono vari rinvii al fine di perfezionare l’accordo, e, infine, venuta meno tale possibilita’, le parti promissarie acquirenti, insistettero, all’udienza di precisazione delle conclusioni, per remissione della sentenza ex art. 2932 cod. civ..

4 – Il ricorso va dunque respinto e la Immobiliare CA’ D’ORO deve essere condannata la pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ IVA, CAP e spese generali come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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