LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. President – –
Dott. DI IASI Camilla – Consiglie – –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consiglie – –
Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
R.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1/2006 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 10/01/06 depositata il 26/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Ceniccola Raffaele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR dell’Emilia Romagna con sentenza depositata il 26.1.2006 ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Bologna nei confronti di R.S.. Ha motivato la decisione ritenendo che sussistessero i presupposti del diritto all’esenzione dall’IRAP essendo l’attivita’ professionale svolta in assenza di capitali e di lavoro altrui.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si e’ costituito. Acquisite le conclusioni del P.M. la causa era discussa e decisa nella odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. perche’ il ricorso introduttivo del ricorrente era fondato soltanto sulla illegittimita’ costituzionale della imposta ed era stato accolto per la non proposta questione della mancanza di autonoma organizzazione. Proposta la questione dell’ultrapetizione con l’appello, ad essa la sentenza impugnata non aveva dato risposta.
Il motivo e’ fondato in quanto sulla ultrapetizione la sentenza tace.
L’accoglimento di questo motivo assorbe gli altri.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, lo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR della Romagna.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011