Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.59 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8087/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria (DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5/d presso lo studio degli avvocati RIOMMI Maurizio E MICHELI CARLO (studio Avv. FALLA TRELLA MARIA LUISA), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 633/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/11/2006 R.G.N. 523/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega URSINO ANNA MARIA;

udito l’Avvocato RIOMMI MAURIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 26.10 – 13.11.2006, confermò la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda di accertamento della nullità del termine apposto a contratto di lavoro concluso a decorrere dal ***** tra la Poste Italiane spa e F.G. e dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su quattro motivi.

L’intimata F.G. ha resistito con controricorso.

In corso di causa è stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.

Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr., Cass, SU, n. 25278/2006).

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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